L’INCROCIO DEI DATI FISCALI E FINANZIARI A MAGGIOR TUTELA DEI “COMPRO ORO” ONESTI
Il sempre più frequente ricorso all’utilizzo delle indagini finanziarie, ormai diventato una costante nelle verifiche fiscali e non più strumento eventuale, previsto dagli artt. 32 co. 1 del D.P.R. 600/’73 e 51 del D.P.R. 633/’72, sta portando all’emersione delle operazioni commerciali (acquisto e vendita) non documentate e dichiarate in evasione delle imposte dirette e indirette.
Gli articoli suddetti infatti prevedono:
Art. 32 co. 1, “I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili”.