Milano, 24 marzo 2026
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), in riscontro ad uno specifico Dossier protocollato dalla Scrivente Associazione e ai successivi approfondimenti tecnici intercorsi, ha confermato l’esclusione dei prodotti in oro destinati ad essere impiegati in processi di assemblaggio (quali ad esempio moschettoni, chiusure per collane e bracciali, e componenti similari), dal novero dei “semilavorati” di cui alla Legge n° 7/2000.
Come ampiamente noto, la questione trae origine dalle modifiche apportate dal D.lgs n° 211/2024 all’articolo 1, comma 1, lett. b) della Legge n° 7/2000, recante la definizione di “materiale d’oro ad uso industriale”, e cioè: “il materiale d’oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, per tale dovendosi intendere la materia prima aurifera grezza destinata a fusione o successiva trasformazione, sia in forma di semilavorati, come definiti nell’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi sia in qualunque altra forma e purezza”.
In particolare, la nuova formulazione di materiale d’oro (rimandando all’art. 1, co. 1, lett. c), n° 3 del DPR 150/2002 – Regolamento sui Titoli e Marchi), definisce i “semilavorati” come: “I prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura, meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio”.
L’interpretazione letterale delle suddette definizioni, quindi, avrebbe potuto lasciare spazio ad una potenziale estensione degli obblighi contenuti nella Legge n° 7/2000 (assunzione della qualifica di Operatore Professionale in Oro con iscrizione al Registro OPO presso l’OAM, dichiarazione delle operazioni in oro, e altro) a carico di nuovi soggetti, a partire dalle aziende dedite alla produzione, fabbricazione e commercializzazione di componenti da impiegare per la realizzazione finale di oggetti preziosi (gioielli, articoli di oreficeria e similari).
Il tutto, altresì, con la conseguente applicazione di specifici obblighi antiriciclaggio contenuti nel D.lgs n° 231/07, nonché di obblighi dichiarativi e implicazioni di carattere fiscale.
Rispetto a tutto ciò, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato la posizione già annunciata verbalmente (in forma condivisa con la Banca d’Italia e la Guardia di Finanza) durante l’incontro dello scorso 11 dicembre 2025; in tale occasione, infatti, è stato specificato che le modifiche in esame non mirano ad estendere gli obblighi della Legge n° 7/2000 a nuove categorie di soggetti e, pertanto, il perimetro della riserva di attività degli Operatori Professionali in Oro deve considerarsi invariato.
In aggiunta, è stato precisato che i prodotti sottoposti a processi di assemblaggio e/o montaggio (come ad esempio moschettoni, chiusure per bracciali o collane e similari) sono da intendersi prodotti finiti e, quindi, esclusi dal perimetro di applicazione della norma in esame, in quanto tali attività (rif. montaggio/assemblaggio) non sarebbero riconducibili alla vera e propria attività di “trasformazione” (intesa come lavorazione in senso stretto) a cui la definizione di materiale d’oro ad uso industriale fa riferimento.
In conclusione, alla luce del chiarimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, deve ritenersi esclusa dall’ambito applicativo della Legge n° 7/2000 e dalle correlate disposizioni fiscali, dichiarative e antiriciclaggio, l’attività dei soggetti che commerciano componenti in oro (aventi le richiamate caratteristiche) destinati ad essere impiegati in processi di assemblaggio, in quanto considerati beni finiti.
L’Associazione resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento.
La Direzione Amministrativa
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