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IL SOLE 24 ORE: “ORO, RESTA LA DETRAIBILITA’ IVA CON LA FUSIONE A TERZI” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Articolo IlSole24Ore Del 06-07-2024 (697.2 KiB)

La gestione dell’intero ciclo produttivo apre alla detraibilità dell’imposta

La deroga all’indetraibilità Iva riconosciuta al produttore di oro da investimento per le cessioni in esenzione ex articolo 10, comma 1, n. 11, Dpr 633/72, non è preclusa dal conferimento a terzi delle attività di fusione e affinazione. Tanto è stato sancito dalla Cassazione che, con l’ordinanza 18333 del 4 luglio, ha respinto il ricorso delle Entrate che contestavano la detrazione Iva sulla totalità dei costi a un operatore di settore per l’assenza delle specifiche condizioni richieste, in capo a soggetti che «producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento», ai sensi dell’articolo 19, comma 3, lettera d), Dpr 633/72.

I giudici fondano tale ordinanza sulla gestione, con assunzione di responsabilità, dell’intero processo produttivo sul cedente finale dell’oro da investimento; l’attività industriale, infatti, non si esaurisce con la mera trasformazione ed affinazione del metallo prezioso, ma comprende anche le fasi di controllo di qualità, apposizione del marchio di identificazione e confezionamento. L’Agenzia invece sosteneva che la detraibilità fosse legittima per le cessioni «effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento», senza che figuri la condizione di cui al comma 5-bis, secondo cui produzione o trasformazione possono essere effettuate a cura degli stessi soggetti o per loro conto.

A tal riguardo, la Corte richiama il principio di diritto sulla base del quale la previsione dell’articolo 19, comma 3, lettera d), Dpr 633/72, debba intendersi riferito ai citati soggetti, sia nel caso in cui le lavorazioni siano effettuate a loro cura, sia nel caso in cui siano demandate ad altri per loro conto purché conservino il “marchio” di cui all’articolo 7 del Dlgs 251/99. In conclusione, è indubbio che l’operatore accertato, a seguito dei controlli di qualità e apposizione del suddetto marchio, si identifica “produttore” dell’oro da investimento che legittima la detrazione dell’Iva sulla totalità dei costi di impresa.

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