Arriva la conferma della Suprema Corte con l’Ordinanza n° 18333 depositata il 4 luglio 2024
Il conferimento a terzi delle attività di fusione e affinazione non rappresenta causa ostativa ai fini dell’applicazione della deroga all’indetraibilità IVA riconosciuta al produttore dell’oro da investimento per le cessioni in esenzione di cui all’art. 10, comma 1, numero 11 del DPR 633/1972. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n° 18333 (depositata il 04/07/2024) che ha rigettato il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate relativo alla contestazione della detrazione IVA sulla totalità dei costi ad un Operatore Professionale in Oro che si occupava della produzione di oro da investimento per il tramite di aziende terze specializzate.