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ANTIRICICLAGGIO E COMPRO ORO: TRA LEGGE DI STABILITA’ 2016 E IV DIRETTIVA UE – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

Per i commercianti di preziosi di gioielleria usata in arrivo benefici provenienti dall’innalzamento del limite all’uso del contante con l’introduzione di maggiori adempimenti amministrativi nella riforma antiriciclaggio.

La limitazione all’uso del contante di cui all’art. 49 del Dlgs 231/07 assolve alla duplice funzione di lotta all’evasione fiscale e di contrasto al riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

In merito alla prima questione, i dati in possesso del fisco, rivenienti dallo Spesometro, dalla Comunicazione dei rapporti finanziari, dall’integrazione delle Banche Dati (Anagrafe Tributaria, PRA, Catasto, Inps, Comune ecc.), dall’utilizzo dei pos, dalla fatturazione elettronica nonché dalla trasmissione telematica degli scontrini fiscali, hanno consentito al Governo di annunciare l’innalzamento del limite all’utilizzo del contante a Euro 3.000 e di dichiarare che, comunque, le transazioni vengono tracciate attraverso gli strumenti informatici grazie ai quali si recupera molta più evasione di quanta se ne recuperi giocando a “cane e gatto sulle strade”.

Affermazione che trova conferma nei dati diffusi, precedentemente, dalla CGIA di Mestre da cui emerge che tra il 2010 e l’anno successivo, nonostante il limite all’uso del contante sia passato da 5.000 a 1.000 euro, l’evasione fiscale ha registrato un aumento fino al 16% del PIL; questo a dimostrazione dell’inesistente correlazione tra l’uso del denaro contante ed evasione fiscale.

In materia di attività di contrasto al riciclaggio, il recepimento della IV Direttiva UE 2015, avvenuta per mano del disegno di legge di delegazione europea 2015 e presentato in Consiglio dei Ministri, contiene una riforma organica per i commercianti della gioielleria usata.

Al fine di contrastare le infiltrazioni criminali e il reimpiego di risorse di provenienza illecita, sono state previste nuove regole di trasparenza e tracciabilità delle operazioni con il potenziamento dei presidi di settore. L’attività della compro oreficeria usata ad opera di Compro Oro, gioiellerie, ecc., registra ancora buoni livelli di redditività ma, nello stesso tempo, rimane un’attività che è ancora orfana di una normativa specifica la cui assenza, può mostrare il fianco, a volte, al riciclaggio e/o autoriciclaggio di denaro sporco.

Alla lettera l) dell’art. 14 del disegno di legge di delegazione europea 2015 recante le linee guida necessarie alrecepimento della direttiva (UE) n. 2015/849, meglio nota come IV Direttiva antiriciclaggio, l’Esecutivo pare, infatti, aver colto l’occasione di riformare complessivamente la disciplina di un settore che presenta lacune normative sia sotto il profilo fiscale che amministrativo, a cui si era tentato di porre rimedio con la Proposta di legge Mattesini n. 4281 nel 2011 alla Camera e, di recente, con il Disegno di Legge 237/2013 ancora in itinere al Senato.

Il disegno di legge di delegazione colloca il Compro Oro tra le attività finanziarie considerate maggiormente suscettibili, per loro natura, di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e, per questo meritevole a livello nazionale di particolare attenzione.

Il peculiare rischio di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali e dei conseguenti reimpieghi di risorse di provenienza illecita ha fatto sì che nel settore orafo sia stata particolarmente sentita l’esigenza di una disciplina normativa puntuale volta a regolare la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni nonché di una intensificazione dei presidi per i soggetti che svolgono l’attività di compravendita al dettaglio di oro e oggetti preziosi usati.

Il recepimento della citata direttiva europea, ha fatto si che il Legislatore ponesse mano a un aspetto rilevante e non adeguatamente regolamentato, cioè quello del contrasto al riciclaggio, anche per il settore del commercio dei preziosi usati per il cui esercizio manca una normativa specifica di riferimento che regolamenti puntualmente anche gli aspetti fiscali e amministrativi; cammino intrapreso dal Ddl n. 237 che resta ancora fermo in Parlamento per la sua approvazione.

Proprio al fine di monitorare e contrastare i fenomeni criminali connessi o riconducibili alla compravendita all’ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e preziosi usati da parte di quegli operatori non soggetti alla disciplina di cui alla legge n. 7/2000 ma sottostanti ai dettati del TULPS, l’art. 14, lettera l), dello schema di legge delega europea prevede che il Governo predisponga una disciplina organica di settoreidonea a garantire la piena tracciabilità e registrazione delle operazioni come la generalità delle controparti, gli estremi delle operazioni di compravendita di tali oggetti, i mezzi di pagamento utilizzati, ecc..

Il recepimento delle misure europee, inoltre, dovrà assicurare anche la tempestiva disponibilità delle informazioni da fornire alle forze di Pubblica Sicurezza preposte al controllo che dovranno, all’occorrenza, essere idonee al supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Sembra proprio che l’intervento normativo da porre in essere in ottemperanza agli indirizzi europei della IV Direttiva sull’antiriciclaggio possa contemperarsi con i contenuti del testo del disegno di legge 237 ancora al vaglio delle commissioni parlamentari.

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