“Accogliamo con favore la possibilità per i compro oro di effettuare pagamenti oltre soglia di € 500,00 impiegando danaro contante fino a € 499,00 e mezzi tracciabili per la parte eccedente, ma riteniamo eccessivamente pressante e spropositata la disciplina prevista per gli Operatori Professionali in Oro”. Così l’Associazione Nazionale Tutela Il Comparto oro (A.N.T.I.C.O.), in una nota.
Il Dipartimento del Tesoro ha diffuso alcune FAQ sui compro oro recanti chiarimenti in materia di commercio di oggetti preziosi usati, volte a risolvere alcune criticità operative riferite all’applicazione delle disposizioni antiriciclaggio contenute nel Decreto Legislativo n. 92 del 2017 – chiarisce la nota dell’Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro. Con le suddette FAQ il Mef contempla la gestione delle operazioni eccedenti la soglia dei 500 euro e, nel contempo, definisce il corretto assoggettamento normativo degli Operatori Professionali in Oro (legge n° 7/2000) che acquistano oggetti preziosi usati destinati a fusione e per impieghi industriali.
In tema di limite al contante, il Mef chiarisce che a fronte di un’operazione di compro oro di importo pari o superiore a 500,00 euro è possibile effettuare/ricevere il pagamento in contanti fino a 499,00 euro e, per la parte eccedente, con mezzi tracciabili (es. assegno, bonifico), specificando che tale modalità di pagamento “misto” dovrà essere annotata sulla scheda numerata progressivamente relativa alla medesima operazione. il Dipartimento del Tesoro prevede inoltre che gli operatori professionali in oro (aziende industriali del settore della lavorazione, trasformazione e commercio di oro – legge 7/2000), anche laddove acquistino oggetti preziosi usati da compro oro o da gioiellerie al fine esclusivo di fondere i medesimi oggetti, sono tenuti all’iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro di cui all’art. 3 del D.Lgs n° 92/2017 (Decreto Compro Oro).
Dalla previsione di iscrizione al suddetto Registro tenuto presso l’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi) ne riviene che anche gli Operatori Professionali in Oro, che trattano a qualsiasi titolo gli oggetti preziosi usati devono osservare le disposizioni antiriciclaggio del dlgs n. 92/2017, riservato ai compro oro, piuttosto che quelle del dlgs 231/2007.
L’assoggettamento degli Operatori Professionali in Oro alle disposizioni previste per i compro oro, specifica la nota dell’Associazione Nazionale Tutela Il comparto oro, non fa altro che bloccare l’operatività aziendale a scapito della produttività e del profitto considerato che gli Operatori Professionali in Oro che lavorano metalli preziosi acquistano enormi quantitativi di merci. E’ improponibile che i medesimi operatori scattino due fotografie per oggetto e che, tra l’altro, tengano ulteriormente fermi i preziosi usati per altri dieci giorni; il risultato finale, infatti, porterebbe a paralisi finanziarie, industriali e commerciali.
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Chiediamo gentilmente di inoltrare il presente quesito all’apposita casella di posta: info@anticooro.it