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IL DUBBIO: “A.N.T.I.C.O., TRA COMPRO ORO E OPERATORE PROFESSIONALE IN ORO C’E’ DIFFERENZA”

IL DUBBIO

Con le faq pubblicate in data 3 aprile 2019 il Mef – Dipartimento del Tesoro, ha disposto che gli operatori professionali in oro (aziende industriali del settore della lavorazione, trasformazione e commercio di oro – legge 7/2000) e non certo commercianti di oggetti preziosi usati (compro oro), debbano osservare le disposizioni antiriciclaggio del dlgs n. 92/2017, piuttosto che quelle del dlgs 231/2007, riservato ai compro oro; questo, anche nel caso di solo acquisto degli stessi, senza rivendita, perché destinati a fusione e per impieghi industriali. Antico (Associazione che racchiude gli operatori dell’oro), e il suo presidente Nunzio Ragno, ritiene non adeguata tale indicazione ministeriale; questi soggetti, per tali operazioni, devono osservare la normativa antiriciclaggio prevista del dlgs n. 231/2007 modificata dal dlgs n. 90/2017 (che ha introdotto l’obbligo di assoggettamento per gli O.p.o.)”. E’ quanto si legge in una nota dell’associazione.

“Questo, in quanto gli oggetti acquistati per fini industriali sono stati già tracciati (scheda di compravendita, fotografie, ecc.) dal compro oro e/o gioielliere cedente che gli ha individuati a monte (all’atto dell’acquisto), insieme alla identificazione dei soggetti cedenti, le cui generalità sono state acquisite dal rispetto delle disposizioni del decreto 92/2017 dedicato ai compro oro. Tale previsione non fa altro che bloccare l’operatività aziendale e renderla maggiormente schiava della burocrazia, oltre che non centrare gli obiettivi antiriciclaggio e di agevole produttività; le aziende industriali che lavorano i metalli preziosi acquistano ingenti quantitativi di merci che sottopongono a lavorazione. E’ pressappoco impossibile effettuare due fotografie per ogni oggetto prezioso viste le circostanze”.

Per l’organizzazione di categoria, “tra ‘compro oro’ e ‘operatore professionale in oro’ è più che giusto ci sia una differenza sostanziale, piuttosto che formale, e cioè dovuta, non solo, dalla diversa appartenenza ad albi e/o registri separati (tenuti presso Uif di Banca d’Italia e Oam – Organismo agenti e mediatori), ma soprattutto quella riferita all’operatività degli stessi con relative norme specifiche di riferimento a cui essere assoggettati. Viene accolta con favore la possibilità per i compro oro di effettuare pagamenti oltre soglia (euro 500,00) impiegando danaro contante fino a euro 499,00 e mezzi tracciabili per la parte eccedente”.

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