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PILLOLA DI FISCALITA’ E NORMATIVA ORAFA N° 3/2022: “LA DISTRUZIONE DI BENI NELL’AMBITO DELLA FILIERA ORAFA”

Milano, 03 Marzo 2022

Il presente documento è rivolto agli Operatori appartenenti all’intera filiera del settore dell’oro e degli oggetti preziosi ed in particolare a:

  • Industrie orafe di produzione e lavorazione;
  • Commercianti all’ingrosso e al dettaglio di oggetti preziosi.

L’esercizio di una qualsiasi attività commerciale, fisiologicamente, comporta rimanenze di merce invenduta in quanto antiquata o obsoleta, oppure per la perdita di attrattività presso i consumatori finali; merce che, per la maggior parte delle imprese, rappresenta una giacenza di prodotti di cui disfarsi, talvolta anche attraverso processi di smaltimento/distruzione.

Tale ultimo aspetto, con specifico riferimento alle imprese operanti nel settore dell’oro e degli oggetti preziosi, costituisce un momento a partire dal quale, mediante operazioni di recupero del metallo prezioso ivi contenuto, riparte il processo produttivo aziendale giacché il medesimo metallo recuperato rappresenta materia prima di produzione.

Ad ogni buon conto, nel caso di specie, la distruzione di oggetti preziosi (es. prodotti finiti di gioielleria) solleva particolari aspetti relativi alla gestione fiscale e amministrativa delle diverse fasi che necessitano di maggiore analisi e approfondimento.

Innanzitutto, ai fini di una migliore comprensione degli aspetti di natura fiscale che impattano sulla tematica in esame, occorre operare un dovuto distinguo tra le seguenti attività/operazioni, e cioè:

  • cessione dei beni tal quali alle aziende fondachiere, indipendentemente dallo stato fisico e merceologico dei prodotti, ovvero nuovi o usati;
  • preventiva distruzione dei beni mediante la proceduta di “Distruzione merci”, commissionata a terzi, per la successiva cessione del metallo ricavato sotto forma di verghe aurifere.

Nel primo caso, la gioielleria usata proveniente da consumatori privati, sarà ceduta alla fonderia con il Metodo del Reverse Charge IVA ai sensi dell’art. 17, comma 5, del DPR 633/1972, come meglio specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n° 92 del 12 Dicembre 2013, la quale chiarisce che il meccanismo del “reverse charge” è applicabile da parte dei commercianti all’ingrosso e/o al dettaglio di preziosi, che acquistano oggetti d’oro usati per poi rivenderli, sotto forma di rottami d’oro, a soggetti che operano nel settore dell’affinazione e del recupero di metalli preziosi.

Il citato documento di prassi, altresì, ha evidenziato che la cessione di oggetti d’oro, non più idonei ad essere inseriti nel circuito commerciale e insuscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, in quanto impiegati in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione industriale, è assimilata alla cessione di “materiale d’oro” o “semilavorato”. Ne consegue che per tale cessione l’imposta è assolta mediante il richiamato meccanismo dell’inversione contabile, previsto dall’articolo 17, comma quinto, del DPR n. 633 del 1972.

La cessione di gioielleria nuova a fonderia, invece, è soggetta all’imposta IVA con il regime ordinario all’aliquota del 22% come una normale vendita; tanto poiché al momento dell’acquisto, la gioielleria ha detratto l’IVA portandola a Credito.

In riferimento, invece, alla fusione e trasformazione della stessa gioielleria nuova, condotta dal commerciante mediante le operazioni di “distruzione merce” commissionate a terzi con successiva cessione del metallo prezioso recuperato, occorre, a livello preliminare, osservare particolari procedure operative; il tutto, ponendo particolare attenzione alle potenziali implicazioni che il ricorso eccessivo a tali operazioni potrebbe sollevare.

Ciò detto, le “Operazioni di distruzione”, a livello generale, sono disciplinate dal D.P.R. 10 novembre 1997, numero 441 e, in particolare, dalla Circolare applicativa n. 193 del 23/07/98 del Ministero delle Finanze che illustra in modo pratico le attività da espletare. La disciplina in materia di distruzione di merce, inoltre, distingue due particolari procedure da osservare a seconda che il valore della stessa superi o meno 10.000,00 euro.

Ad ogni buon conto è opportuno sottolineare che la procedura in argomento non si applica nell’ipotesi di trasformazione delle merci in beni residuali che rientrino nell’attività propria dell’impresa.

In sintesi la finalità della legislazione è quella di creare una procedura atta a documentare/provare che i prodotti finiti, che vengono destinati alla fusione ed affinazione, siano effettivamente indirizzati a tale processo e quindi a non creare presunzioni di altro tipo.

Per tutto quanto avanti rappresentato, la Scrivente Associazione invita i lettori interessati alla tematica in esame a contattare la nostra Segreteria al fine di richiedere un confronto con Professionisti convenzionati A.N.T.I.C.O. che consenta di analizzare e approfondire le singole fattispecie riscontrate e, conseguentemente, di operare nel pieno rispetto delle leggi vigenti al netto di ogni ipotetica lacuna e inosservanza normativa.

La Direzione Amministrativa

PILLOLA N° 3-2022 (1.2 MiB)

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