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PILLOLA DI FISCALITA’ E NORMATIVA ORAFA N° 1/2022: “GUIDA AL POSSESSO DI ORO IN ITALIA: EMERSIONE DI ORO DETENUTO E ANNESSA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FISCALE”

Milano, 02 Febbraio 2022

Il presente documento è rivolto a tutti gli Operatori appartenenti all’intera filiera dell’oro, degli oggetti e metalli preziosi:

  • Operatori Professionali in Oro / Banco Metalli
  • Industrie orafe di produzione e lavorazione
  • Fonderie
  • Commercianti all’ingrosso / Operatori Compro Oro
  • Gioiellieri dettaglianti
  • Privati cittadini e Investitori istituzionali che hanno diversificato i loro investimenti in oro.

Questa pillola di fiscalità e normativa orafa (la prima di una lunga serie che verterà su svariati argomenti di interesse per il settore specifico) solleva alcuni aspetti salienti riconducibili, in primis all’emersione di oro fisico a qualsiasi titolo detenuto, da parte di soggetti privati e/o aziende, e in subordine agli ostacoli di natura normativa e operativa che possono limitarne notevolmente il relativo smobilizzo attraverso varie forme convenzionali e riconosciute dalla legge. Tutto questo, alla luce dell’evoluzione strutturale del mercato dell’oro, dell’aggiornamento delle normative del comparto specifico, nonché dei fenomeni socio economici che hanno radicalmente influenzato le dinamiche di settore.

  1. COMMERCIO DI ORO: INTRODUZIONE E CENNI STORICI

La Legge n° 7 del 17 gennaio 2000Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della Direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998” ha regolamentato il mercato dell’oro, liberalizzandone il commercio anche per i privati cittadini (persone fisiche) che, fino ad allora (1999), potevano detenere un quantitativo di oro lavorato, sottoforma di monete auree o lingotti semilavorati, contenuto in 100 grammi.

Tale nuova regolamentazione, dunque, ha segnato una vera e propria svolta per il commercio dell’oro, estendendo i relativi confini oggettivi e soggettivi che, fino a quel momento, riconoscevano come attori principali le Industrie di lavorazione e produzione, nonché la Banca d’Italia.

A tal proposito, risulta necessario specificare che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della richiamata Legge n° 7/2000, per oro si intende:

a) ORO DA INVESTIMENTO:

  • oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
  • monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco;

b) MATERIALE D’ORO, diverso da quello di cui alla lettera a), AD USO PREVALENTEMENTE IDUSTRIALE, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.

N.B. Per dovizia di informazione, si rammenta che i soggetti esercenti professionalmente il commercio dell’oro di cui alla L. n° 7/2000 (Operatori Professionali in Oro), nonché i soggetti che pongono in essere cessioni di oro, soggiacciono attualmente a specifici adempimenti normativi di natura antiriciclaggio e fiscale, tra cui: la comunicazione delle “Dichiarazioni in Oro” all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per operazioni di importo pari o superiore a € 12.500,00; la trasmissione dei Rapporti Finanziari relativi alle compravendite di oro da investimento presso l’Anagrafe Tributaria (AdE); l’osservanza della disciplina antiriciclaggio di cui al D.lgs n° 231/07 per effetto del recepimento della IV^ Direttiva UE 2015/849, avvenuto con il Decreto Legislativo n° 90 del 25 maggio 2017.

  1. DETENZIONE DI ORO FISICO: CRITICITA’ DI SMOBILIZZO

Alla luce della regolamentazione del mercato dell’oro avanti menzionata, che da un lato ha progressivamente diffuso la tendenza ad investire in oro fisico da parte di soggetti privati e/o aziende e, dall’altro ha dato impulso allo sviluppo dell’attività di raccolta di metalli preziosi, il più delle volte sottoforma di rottami o oggetti di oreficeria da impiegare nei processi di produzione e lavorazione di oro da investimento, si è potuto riscontrare che numerosi addetti del settore, nelle vesti di imprenditori orafi, anche sotto forma di amministratori, esponenti, partecipanti e altre figure professionali tipiche presenti in azienda, sono entrati in possesso, a diverso titolo, di importanti quantitativi di oro (lingotti, placchette o monete).

Attualmente, inoltre, quasi la totalità dei soggetti avanti menzionati detiene un quantitativo di oro il cui valore, per effetto dell’incremento delle quotazione del metallo giallo che si è registrato nel corso degli anni, si è quasi quadruplicato; basti pensare che fino all’anno 2010, il prezzo dell’oro si è sempre attestato all’incirca e mediamente tra i 12,00 – 15,00 € al grammo, mentre oggi le quotazioni ufficiali registrano circa 52,00 € al grammo.

Ciò detto, lo scenario economico/operativo in cui le aziende di produzione e lavorazione si trovano, caratterizzato da una notevole contrazione di volumi delle merci movimentate, e il notevole aumento della quotazione dell’oro registratosi nel corso degli anni, sta inducendo i richiamati soggetti, per lo più privati/persone fisiche, a voler smobilizzare a vario titolo le riserve di oro accumulato.

Il tutto, però, accusando la complessità delle numerose normative specifiche di natura fiscale, amministrativa e antiriciclaggio che regolamento, ad esempio, il trasferimento di oro a titolo di vendita, successione, apporto in azienda, ecc., a cui si aggiunge il timore di subire l’attività investigativa da parte dell’Amministrazione Finanziaria, basata su meccanismi accertativi sintetici e presuntivi (redditometro, spesometro, ecc.) riferiti a particolari cluster di contribuenti e attività.

A conferma di quanto avanti rappresentato, occorre evidenziare che dal punto di vista fiscale, la cessione di oro da investimento è soggetta alla tassazione del c.d. “Capital Gain” (caso plusvalenza) la cui determinazione non risulta di facile individuazione sia nei trasferimenti a titolo oneroso che in caso di successione o donazione agli eredi; questo, in quanto, è necessario valutare la corretta applicazione dell’imposta in base al possesso o meno della documentazione che attesti l’emersione dell’oro detenuto e il relativo prezzo di acquisto.

A tutto ciò, si aggiungono le ulteriori incombenze di natura amministrativa e antiriciclaggio che ogni singola fattispecie può far scattare, il cui mancato assolvimento, nonché errata gestione può sollevare successivi rilievi sanzionatori, soprattutto nelle ipotesi di conferimento di oro in azienda che rappresenta un ulteriore casistica rispetto alle precedenti di notevole interesse.

Per tutto quanto avanti rappresentato e, tenuto conto della concreta esigenza di smobilizzare i portafogli di oro fisico a diverso titolo detenuto, la Scrivente Associazione invita i lettori destinatari della presente a contattare la nostra Segreteria al fine di richiedere un confronto con Professionisti convenzionati A.N.T.I.C.O. che consenta di analizzare e approfondire le singole fattispecie riscontrate e, conseguentemente, di operare nel pieno rispetto delle leggi vigenti al netto di ogni ipotetica lacuna e inosservanza normativa.

La Direzione Amministrativa

PILLOLA N° 1-2022 (1.2 MiB)

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