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PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO 2011 SENZA COMUNICAZIONE – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

Eutenko

L’Agenzia annuncia che per gli operatori professionali in oro l’obbligo della comunicazione telematica partirà dal 2012

A pochi giorni dal termine per l’invio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la comunicazione per il 2011 dei rapporti finanziari da effettuare da parte degli operatori professionali in oro non è dovuta;


ciò in quanto il Provvedimento direttoriale è datato 6 dicembre 2011 e può pertanto imporre un obbligo solo per le operazioni successive a tale data.

La notizia è stata diffusa, in primis, da alcune Associazioni di categoria che avevano ricevuto nei giorni scorsi indicazioni dall’Agenzia e, successivamente, in occasione di un convegno nazionale sui nuovi adempimenti per gli intermediari finanziari ed operatori professionali in oro tenutosi ieri a Montecatini Terme.

Si è appreso che, a giorni, l’Agenzia emanerà un nuovo flusso di terne occorrenti per l’adempimento (codice univoco identificazione rapporti) in risposta alle comunicazioni mensili dei rapporti.

L’evento è stato l’occasione per esaminare molti punti dubbi relativi all’obbligo in questione ricadente sugli operatori professionali in oro.

A partire dalla nozione di intermediario finanziario richiamata dall’art. 7 comma 6 del DPR 605/73 e dalla possibilità di includervi anche gli operatori professionali in oro, atteso che diverse disposizioni nel nostro ordinamento sembrano escluderlo.

L’obbligo in esame, si rammenta, è stato esteso agli operatori professionali in oro con il provvedimento del 6 dicembre 2011, che introduce il punto n. 24 alla tabella “allegato 2” (tipo rapporto).

Al di là della legittimità dello strumento utilizzato dall’Agenzia per ampliare la nozione di intermediario finanziario agli operatori professionali in oro di cui all’art. 1 comma 3 della L. 7/2000, da far valere, all’occorrenza, nelle sedi opportune, ciò che bisognerebbe analizzare è la natura di un’operazione di transazione legata alla vendita di “oro da investimento”. Vale a dire se tale operazione rappresenti o no un’operazione finanziaria.

Secondo l’Agenzia, sarebbero ravvisabili, in tali operazioni, tanto la caratteristica di riserva di capitale, quanto quella di impiego dello stesso.

Il riferimento è al combinato disposto dell’art. 32 del DPR n. 600/73 e dell’art. 7 comma 6 del DPR 605/73, che, nell’individuazione delle operazioni di tipo finanziario e dei relativi soggetti appartenenti, contengono, il primo, un riferimento “omnicomprensivo” alle operazioni finanziarie e, il secondo, una norma formulata in modo “aperto” (altri operatori finanziari).

In tale prospettiva, data la funzione tipica dell’oro da investimento (lingotti, monete, lamine, ecc.), andrebbe intesa l’emanazione, da parte dell’Agenzia, dei provvedimenti (a partire dal 2005) che contemplano le operazioni di “vendita e acquisto oro”, nonché degli “addetti al commercio in oro”.

Resta, al momento, confermata la data del 31 marzo 2014 per l’invio, da parte degli operatori professionali in oro, delle comunicazioni da effettuarsi all’Anagrafe dei rapporti con riferimento alle operazioni del 2012.

L’adempimento riguarderà solo ed esclusivamente le operazioni di oro fino (per qualsiasi destinatario e utilizzo) e non quelle riferite al materiale d’oro; quindi, gli operatori che hanno commercializzato solo “oro industriale” (verghe aurifere, materiale d’oro) non saranno investiti da tale obbligo in maniera permanente.

Per rendere più agevole l’evasione dell’adempimento, sia per la comunicazione dei rapporti che per i saldi degli stessi, l’Agenzia dovrebbe emanare nuove specifiche tecniche per il raggruppamento delle operazioni, in modo da poter concedere ad ognuno di allinearsi alla procedura e di ottenere i codici univoci per i rapporti registrati per il 2012.

Nell’ambito dell’incontro si è anche prospettata la possibilità di uniformare l’AUI con i dati raccolti dall’Archivio dei rapporti; tale esigenza operativa, che evita la duplicazione delle informazioni, consentirebbe una semplificazione degli adempimenti in capo ai soggetti obbligati che sentono il peso dei troppi adempimenti.

Inoltre, per i ritardatari all’accreditamento sulla piattaforma SID, si prospetta una finestra temporale che permetterà di adempiere all’accreditamento entro dicembre 2013 senza il rischio di subire le sanzioni previste.

Su tali indicazioni, espresse dall’Agenzia delle Entrate in via informale, ovviamente si attende la conferma in documenti ufficiali.

dott. Nunzio RagnoAutore: dott. Nunzio Ragno
Presidente Associazione Nazionale “Tutela I Compro Oro”
dottore commercialista – revisore legale dei conti

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