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ENTRO FINE MESE COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI PER GLI OPERATORI IN ORO – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Sottoposti all’obbligo gli operatori professionali, ma non gli esercenti l’attività tipica del “compro oro”.

Il prossimo 31 ottobre scadrà il termine per l’invio, anche da parte degli operatori professionali in oro (art. 1, comma 3 della L. 7/2000), della comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari


contenuto in una apposita sezione dell’Anagrafe tributaria, già da tempo previsto per gli intermediari finanziari (banche, poste, ecc.).

Tale adempimento è stato specificato, con le sue relative modalità e termini di scadenza, dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 37561 del 25 marzo 2013 che ha reso attuative le disposizioni dell’art. 11, commi 2 e 3 del DL n. 201 del 6 dicembre 2011 (decreto “Salva Italia”), convertito in L. 214 del 22 dicembre 2011. La trasmissione delle informazioni finanziarie diviene, quindi, periodica, automatica e non soggetta a richiesta; si sdogana l’obbligo di comunicare i dati annualmente ed entro il 20 aprile di ogni anno a regime, tranne che per il 2011 e 2012 le cui scadenze cadranno rispettivamente il prossimi 31 ottobre 2013 e 31 marzo 2014.

Lo stesso provvedimento, altresì, rimuove l’ostacolo oggettivo, sollevato in precedenza dall’autorità garante per la privacy, riferito alla protezione dei dati personali; infatti, vengono formulate, per gli operatori finanziari, specifiche raccomandazioni tecniche (meccanismi di cifrature e sicurezza a protezione dei file) riportate nell’allegato n. 4 del medesimo atto direttoriale.

L’anagrafe dei rapporti finanziari è stata istituita dal DL 223 del 4 luglio 2006, che ha previsto la formazione di un archivio specifico, tra intermediari e contribuenti, nel quale devono essere contenuti una serie di comunicazioni aventi a oggetto la sola esistenza dei rapporti finanziari (conto corrente, deposito titolo e/o obbligazioni, certificati di deposito, cassette di sicurezza, ecc.) intrattenuti tra i medesimi.

L’obbligo di cui sopra è stato, successivamente, esteso agli operatori professionali in oro con provvedimento n. 175033 del 6 dicembre 2011 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sostituendo i precedenti del 12 novembre 2007 e 29 febbraio 2008, introduce al punto n. 24 della tabella allegata la previsione di tale adempimento per le operazioni effettuate, in riferimento all’acquisto e vendita di oro e metalli preziosi, oltre che dai soggetti previsti dall’art. 2 della L. 7/2000 (operazioni finanziarie in oro – banche e intermediari abilitati), anche ai soggetti previsti all’art. 1, comma 3 della stessa.

Le comunicazioni degli acquisti e vendite di oro e metalli preziosi devono riguardare l’ammontare delle transazioni commerciali effettuate nell’anno distinte per ogni rapporto, legato, a sua volta, ad un codice univoco di identificazione del rapporto finanziario non modificabile nel tempo.

La comunicazione dei dati dovrà avvenire attraverso la compilazione di un software di sistema (a carico del soggetto obbligato) che raccolga tutte le informazioni previste dalla norma le cui specifiche tecniche sono contenute nell’allegato 2 del provvedimento attuativo 37561 del 25 marzo 2013. Bisognerà necessariamente registrarsi ai servizi telematici AdE (Entratel/ Fisconline) per l’ottenimento delle credenziali utilizzabili per la creazione di un proprio nodo di interscambio nella piattaforma SID e, successivamente procedere alla trasmissione del file predisposto attraverso il canale FTP o attraverso il canale trasmissivo PEC (file inferiori a 20 MB).

Ricadono sotto il rispetto di tale adempimento gli operatori professionali in oro, contrariamente agli esercenti l’attività tipica del “compro oro” (acquisto oggetti preziosi usati da privati per rivendita a fonderie), i quali trattando beni finiti di oggetti preziosi restano fuori dalla “definizione” del “commercio dell’oro” (Legge 7/2000), a meno che gli stessi non abbiano provveduto sia all’iscrizione a Banca d’Italia che alla conseguente e contestuale commercializzazione di oro.

Sanzioni da 2.065 a 20.658 euro a violazione

È bene ricordare che per la violazione di tale comunicazione è prevista una sanzione che va da 2.065 euro a 20.658 euro per ogni violazione commessa.

Appare alquanto evidente, che l’osservanza di tale previsione obbligatoria, crea un ulteriore supporto all’Agenzia delle Entrate per il contrasto non solo a fenomeni di evasione fiscale ma anche a condotte che sfociano nel riciclaggio di danaro sporco; da questo ne discende la non opponibilità del segreto tributario e di quello bancario che devono passare, a loro volta, la mano di fronte a tali intenti dello Stato di natura primaria.

Adempimenti, questi, di fondamentale importanza per la lotta all’evasione fiscale, riciclaggio, ecc., che si potevano sicuramente accorpare, per le ripetute informazioni fornite (anche in parte) nel corso di diverse previsioni normative, in comunicazioni uniche e valevoli per diverse finalità; nella fattispecie, il riferimento è dato dalle comunicazioni disposte e da effettuarsi per le cessioni di oro riferite a importi pari o superiori a 12.500 euro (contrasto al riciclaggio DLgs. 231/07) previste dalla L. 7/2000. Di tali informazioni finalizzate all’antiriciclaggio, si sarebbe potuto fare, certamente, da parte dell’Amministrazione finanziaria, un uso più esteso e integrato tra di loro, in modo da poterle utilizzare anche per altri scopi di indagine evitando duplicazioni ed ulteriori adempimenti.

dott. Nunzio Ragno

Autore: dott. Nunzio Ragno
Presidente Associazione Nazionale “Tutela I Compro Oro”
dottore commercialista – revisore legale dei conti

Tale adempimento è stato specificato, con le sue relative modalità e termini di scadenza, dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 37561 del 25 marzo 2013 che ha reso attuative le disposizioni dell’art. 11, commi 2 e 3 del DL n. 201 del 6 dicembre 2011 (decreto “Salva Italia”), convertito in L. 214 del 22 dicembre 2011. La trasmissione delle informazioni finanziarie diviene, quindi, periodica, automatica e non soggetta a richiesta; si sdogana l’obbligo di comunicare i dati annualmente ed entro il 20 aprile di ogni anno a regime, tranne che per il 2011 e 2012 le cui scadenze cadranno rispettivamente il prossimi 31 ottobre 2013 e 31 marzo 2014.

Lo stesso provvedimento, altresì, rimuove l’ostacolo oggettivo, sollevato in precedenza dall’autorità garante per la privacy, riferito alla protezione dei dati personali; infatti, vengono formulate, per gli operatori finanziari, specifiche raccomandazioni tecniche (meccanismi di cifrature e sicurezza a protezione dei file) riportate nell’allegato n. 4 del medesimo atto direttoriale.

L’anagrafe dei rapporti finanziari è stata istituita dal DL 223 del 4 luglio 2006, che ha previsto la formazione di un archivio specifico, tra intermediari e contribuenti, nel quale devono essere contenuti una serie di comunicazioni aventi a oggetto la sola esistenza dei rapporti finanziari (conto corrente, deposito titolo e/o obbligazioni, certificati di

deposito, cassette di sicurezza, ecc.) intrattenuti tra i medesimi.

L’obbligo di cui sopra è stato, successivamente, esteso agli operatori professionali in oro con provvedimento n. 175033

del 6 dicembre 2011 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sostituendo i precedenti del 12 novembre 2007 e 29

febbraio 2008, introduce al punto n. 24 della tabella allegata la previsione di tale adempimento per le operazioni effettuate, in riferimento all’acquisto e vendita di oro e metalli preziosi, oltre che dai soggetti previsti dall’art. 2 della L. 7/2000 (operazioni finanziarie in oro – banche e intermediari abilitati), anche ai soggetti previsti all’art. 1, comma 3 della stessa.

Le comunicazioni degli acquisti e vendite di oro e metalli preziosi devono riguardare l’ammontare delle transazioni

commerciali effettuate nell’anno distinte per ogni rapporto, legato, a sua volta, ad un codice univoco di identificazione

del rapporto finanziario non modificabile nel tempo.

La comunicazione dei dati dovrà avvenire attraverso la compilazione di un software di sistema (a carico del soggetto obbligato) che raccolga tutte le informazioni previste dalla norma le cui specifiche tecniche sono contenute nell’allegato 2 del provvedimento attuativo 37561 del 25 marzo 2013. Bisognerà necessariamente registrarsi ai servizi telematici AdE (Entratel/ Fisconline) per l’ottenimento delle credenziali utilizzabili per la creazione di un proprio nodo di interscambio nella piattaforma SID e, successivamente procedere alla trasmissione del file predisposto attraverso il canale FTP o attraverso il canale trasmissivo PEC (file inferiori a 20 MB).

Ricadono sotto il rispetto di tale adempimento gli operatori professionali in oro, contrariamente agli esercenti l’attività tipica del “compro oro” (acquisto oggetti preziosi usati da privati per rivendita a fonderie), i quali trattando beni finiti di oggetti preziosi restano fuori dalla “definizione” del “commercio dell’oro” (Legge 7/2000), a meno che gli stessi non abbiano provveduto sia all’iscrizione a Banca d’Italia che alla conseguente e contestuale commercializzazione di oro.

Sanzioni da 2.065 a 20.658 euro a violazione È bene ricordare che per la violazione di tale comunicazione

è prevista una sanzione che va da 2.065 euro a 20.658 euro per ogni violazione commessa.

Appare alquanto evidente, che l’osservanza di tale previsione obbligatoria, crea un ulteriore supporto all’Agenzia delle

Entrate per il contrasto non solo a fenomeni di evasione fiscale ma anche a condotte che sfociano nel riciclaggio di

danaro sporco; da questo ne discende la non opponibilità del segreto tributario e di quello bancario che devono passare, a loro volta, la mano di fronte a tali intenti dello Stato di natura primaria.

Adempimenti, questi, di fondamentale importanza per la lotta all’evasione fiscale, riciclaggio, ecc., che si potevano sicuramente accorpare, per le ripetute informazioni fornite (anche in parte) nel corso di diverse previsioni normative, in comunicazioni uniche e valevoli per diverse finalità; nella fattispecie, il riferimento è dato dalle comunicazioni disposte e da effettuarsi per le cessioni di oro riferite a importi pari o superiori a 12.500 euro (contrasto al riciclaggio

DLgs. 231/07) previste dalla L. 7/2000. Di tali informazioni finalizzate all’antiriciclaggio, si sarebbe potuto fare, certamente, da parte dell’Amministrazione finanziaria, un uso più esteso e integrato tra di loro, in modo da poterle

utilizzare anche per altri scopi di indagine evitando duplicazioni ed ulteriori adempimenti.

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