VIOLAZIONE DEL REVERSE CHARGE NELLA CESSIONE DI OGGETTI PREZIOSI
A seguito della Risoluzione AdE n. 92/E del 12/12/2013, che ha ulteriormente chiarito l’applicazione del reverse charge (art. 17, co. 5, Dpr 633/72), adottabile nelle cessioni degli oggetti di gioielleria usati e/o avariati effettuate da commercianti di preziosi a coloro che garantiscono l’univoca ed immodificabile destinazione a fusione (Fonderie), senza l’esercizio congiunto dell’attività di commercio, si pone l’esigenza di definire la posizione fiscale di tutti quei soggetti che hanno assolto irregolarmente l’imposta IVA, usufruendo impropriamente del meccanismo dell’inversione contabile, oppure di quelli che, pur avendone i presupposti, per eccessiva prudenza hanno applicato il regime del margine.
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