L’articolo 42 del D.lgs n° 231/07 recante la disciplina antiriciclaggio per gli Operatori Professionali in Oro di cui alla L. n° 7/2000, sancisce, al comma 1, il c.d. “obbligo di astensione” in caso di impossibilità oggettiva ad esperire l’adeguata verifica della clientela ai sensi dell’articolo 19, comma 1) lett. a), b), c) del richiamato Decreto Legislativo, riferite rispettivamente: