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NEWSLETTER N° 12/2022: “COMMERCIO ONLINE DI ORO E PREZIOSI: L’IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE DA REMOTO TRAMITE SPID”

1. PREMESSE ED INTRODUZIONE

Il commercio in via telematica, nella modalità online, già attuata per beni di vario genere e di largo consumo, può anche essere presa in considerazione nel caso della compravendita di oggetti preziosi usati, nonché del commercio di oro da investimento; questo, naturalmente nel rispetto delle normative che, attualmente, regolano tali attività specifiche e, in un modo mirato, di quelle antiriciclaggio che comportano obbligatoriamente l’osservanza di procedure particolari afferenti la esatta e inequivocabile identificazione del cliente che, nel caso di specie, deve avvenire senza la sua presenza fisica, rispettando le disposizioni previste.

Ciò detto, è doveroso evidenziare che sulla questione inerente il commercio online di oggetti preziosi usati, si è espresso in più occasioni il Ministero dell’Interno che, alla luce della riforma antiriciclaggio avvenuta nel 2017 per il settore specifico, ha sostanzialmente reso obsoleto il divieto di vendita online dei medesimi preziosi usati. Tale indicazione, altresì, è stata ribadita e rafforzata successivamente dal richiamato Ministero, nelle interlocuzioni dirette avute con la nostra Associazione.

2. LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI COMMERCIO ONLINE DI ORO E PREZIOSI

Come avanti anticipato, le vigenti disposizioni in materia antiriciclaggio che disciplinano il commercio di oro da investimento e la compravendita di oggetti preziosi usati, contenute rispettivamente nei D.lgs n° 231/07 e 92/2017, contemplano alcune casistiche in cui è possibile effettuare l’identificazione del cliente senza la sua presenza fisica, integrando così la fattispecie del commercio online.

Nello specifico, l’art. 19, comma 1, lettera a) del D.lgs n° 231/07 (applicabile sia per il commercio di oro da investimento che per la compravendita di oggetti preziosi usati) stabilisce che l’obbligo di identificazione, si considera assolto a “distanza” per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da dichiarazioni dell’Autorità consolare italiana, nonché per i clienti in possesso di identità digitali ( SPID, CIE, ecc.) con specifiche caratteristiche e livelli di sicurezza, ecc.

A tutto ciò si aggiunge la possibilità di identificare la clientela, senza la sua presenza fisica, secondo le modalità e le procedure individuate dalle Autorità di Vigilanza di settore.

In riferimento a tale ultimo aspetto, gli Operatori Professionali in Oro e gli Operatori Compro Oro, non appartenendo ad uno specifico Organismo di autoregolamentazione e di vigilanza, né possedendone uno di riferimento, seppur in manifesta assenza di disposizioni specifiche sul tema, anche alla luce di alcuni riscontri emersi da Processi Verbali di Constatazione redatti dalla GdF, parrebbe possano far riferimento, alle modalità di identificazione a distanza (es. video call abbinate a riscontri telefonici, email e documentali, ecc.) individuate dalla Banca d’Italia per gli Operatori Finanziari. Tanto, in quanto, estensive e a garanzia degli obiettivi di tracciabilità dei soggetti e delle operazioni, contenute nel documento “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” del 30 Luglio 2019”. Ad ogni buon conto, tale modalità operativa, per poter essere realizzata in piena ottemperanza con quanto specificatamente previsto, necessita l’adozione e l’osservanza di particolari standard operativi e di conservazione, con annesse infrastrutture informatiche.

3. LE MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO NELLE TRANSAZIONI ONLINE

Per tutto quanto avanti rappresentato e con l’intento di fornire agli Operatori di settore (OPO e OCO) validi e più agevoli strumenti operativi che possano ottimizzare le specifiche attività svolte anche nelle transazioni a distanza, sintetizziamo di seguito le soluzioni oggettivamente riportate del testo di legge in materia di identificazione del cliente da “remoto”.

Fatte salve le possibilità di riconoscimento tramite atti pubblici, scritture autenticate e dichiarazioni consolari, e altro (clienti già identificati in relazione ad un altro rapporto in essere), l’identificazione a distanza, può avvenire attraverso:

  • clienti in possesso di certificati di firma digitale, che rappresentano però solo il 20% dei privati cittadini secondo uno studio;
  • clienti in possesso di un’identità digitale con determinate caratteristiche, in cui attualmente ricadono:
    • carta di identità elettronica (CIE), sistema a cui però al momento le società private non possono aderire per utilizzarlo al fine di identificare i propri clienti
    • SPID, che è invece un sistema aperto anche alle società private

4. IL RICONOSCIMENTO DA REMOTO TRAMITE LE IDENTITÀ DIGITALI SPID ED I SUOI VANTAGGI

L’identità SPID rappresenta una delle basi su cui poggia l’infrastruttura digitale che lo Stato Italiano sta implementando. A partire da settembre 2021, infatti, è l’unica modalità di accesso ai sistemi online delle Pubbliche Amministrazioni.

Il numero di identità rilasciate, inoltre, è in forte crescita (ad oggi sono oltre 29 milioni) e continua a registrarsi un incremento che si attesta a circa 1 milione al mese nell’ultimo anno, coprendo ad oggi già oltre il 60% della popolazione italiana maggiorenne.

Questa larga diffusione, ancor più in prospettiva, quindi, incoraggia notevolmente l’utilizzo SPID quale strumento di riconoscimento dei clienti nei sistemi online anche nel settore dell’oro e dei preziosi.

L’utilizzo del riconoscimento tramite SPID porta, inoltre, con sé il vantaggio di esimere dall’obbligo di sorveglianza previsto dalla Direttiva Europea dell’E-Commerce.

5. L’IMPLEMENTAZIONE DELL’IDENTIFICAZIONE SPID E IL RUOLO DEGLI AGGREGATORI

L’agenzia per l’Italia Digitale (AGID), Ente della Presidenza del Consiglio, è la realtà che si occupa di vigilare su SPID ed abilitare amministrazioni pubbliche e privati che vogliono utilizzare l’infrastruttura SPID. Anche se è teoricamente possibile che una singola azienda privata implementi direttamente l’infrastruttura tecnologica per l’identificazione SPID sul proprio sito, la complessità burocratica e la procedura di validazione richiesta da AGID rendono molto lunga, complicata e costosa questa operazione.

Per facilitare l’utilizzo delle identità digitali è stata quindi prevista ed introdotta la figura dell’aggregatore SPID, che rappresenta una società informatica in grado di fornire alle aziende private il servizio di autenticazione, gestendo in prima persona gli aspetti tecnologici e di conformità. Alla luce di quanto avanti esposto e con l’intento di agevolare gli associati nello svolgimento delle specifiche attività a distanza, Vi rammentiamo la collaborazione attiva con il nostro partner EAGLE Software, che con l’applicativo “Gestione Oro” è in grado di fornirvi questo servizio con l’abilitazione al riconoscimento dei clienti remoti con SPID.

Milano, lì 12 Aprile 2022                                                                                                                                                                                                              La Direzione Amministrativa

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