Milano, 05 marzo 2025
A partire dal 17 gennaio scorso, il D.lgs n° 211/2024 ha esteso la definizione di “oro” rilevante ai fini dalla L. n° 7/2000, anche al materiale d’oro da destinare a fusione per ricavare “oro da investimento” e/o “oro industriale”; il tutto, sollevando non poche perplessità circa le eventuali ricadute che tali nuove disposizioni possono generare in capo agli Operatori che svolgono l’attività di compro oro all’ingrosso.
In particolare, i suddetti aggiornamenti normativi potrebbero verosimilmente lasciare intendere che gli oggetti preziosi usati (rif. D.lgs n° 92/2017), laddove ceduti in vendita a fonderie specializzate nella produzione di oro da investimento e/o oro industriale, facciano scattare in capo agli Operatori Compro Oro cedenti l’obbligo ad assumere anche la qualifica di Operatore Professionale in Oro di cui alla citata Legge n° 7/2000.
A fronte di tutto ciò, risulta opportuno osservare che le cessioni di oggetti preziosi usati destinati a fusione rappresentano, ancora oggi, una fattispecie operativa integralmente regolamentata dal D.lgs n° 92/2017.
Per tali ragioni, le normative vigenti e le disposizioni che ne discendono, sembrerebbero non indurre a pensare che ogni operatore addetto alla compravendita all’ingrosso di oggetti preziosi usati come avanti descritta (OCO), debba assumere anche la qualifica di Operatore Professionale in Oro.
Ad ogni buon conto, la questione in esame è già stata sottoposta dalla scrivente Associazione alle Istituzioni competenti, a partire dal MEF, al fine di esprimere quanto prima una valutazione applicativa della norma che possa sgomberare il campo da ogni eventuale dubbio interpretativo.
L’Associazione fornirà tempestivamente tutti gli sviluppi e gli aggiornamenti del caso.
INFORMATIVA N° 8-2025 (477.4 KiB)
Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
