Cosa è cambiato dal 1° gennaio scorso per i possessori di oro?
Nelle cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione. Lo dice il nuovo articolo 68, comma 7, lettera d) del Tuir. Un intervento che sta scoraggiando le transazioni in oro e metalli preziosi.
Perché?
Fino al 31 dicembre c’era un regime forfettario per le plusvalenze sui metalli preziosi: il 25% del prezzo di vendita, se non si trovava la documentazione del costo originario, nel caso cioè di oggettiva impossibilità di applicare il criterio “ordinario” di determinazione della plusvalenza. Bisogna anche premettere che le plusvalenze da metalli preziosi allo stato grezzo o monetato rientrano nella categoria dei redditi diversi (imposta sostitutiva al 26%), se non sono redditi di capitale o se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, né come lavoratore dipendente.
Quindi?
Nella Circolare 165/98 del Ministero delle Finanze, per «metalli preziosi» si intendono oro, argento e platino sotto forma di lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli, escludendo le cessioni di metalli preziosi lavorati, ad esempio i gioielli. La ratio è attrarre a tassazione le plusvalenze che riflettono il valore del metallo e non anche quelle che discendono dalla lavorazione anche per finalità ornamentali.
Di fatto un doppio regime.
Se i “metalli preziosi” che generano plusvalenze sono oro, argento e platino, dall’altro, quelli individuati dalle Entrate in materia di Rapporti Finanziari (Provv. 6/12/2011), si riducono esclusivamente all’oro fisico da investimento. L’Agenzia poi con la Nota 2013/97319 ha ribadito che le transazioni di metalli preziosi diversi dall’oro restano escluse dalla comunicazione perché la compravendita può assumere anche natura non finanziaria. Non solo.
Dica.
Un ulteriore gap legato alla definizione di “metalli preziosi” è nella disciplina sulle plusvalenze e nelle norme su “titoli e marchi” (Dlgs. 251/1999). La Circolare 165/98 (plusvalenze), circoscrive i metalli preziosi all’oro, argento e platino, mentre il Dpr 150/2002 (regolamento di applicazione della disciplina sui titoli e marchi) annovera nella definizione l’oro, l’argento, il platino e, in aggiunta, il palladio.
Un fisco a due velocità?
Prendo atto della mancata estensione a opere d’arte, auto d’epoca, diamanti, e si comprende l’esigenza di bilancio per colpire i beni acquistati in epoche passate. Ma le modalità adottate sono oltremodo stringenti, presuntive e penalizzanti sia per i privati, sia per il mercato dell’oro e dei metalli preziosi, in forte espansione.
Articolo Sole 24 Ore Plus 2 Marzo 2024 (8.6 MiB)