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FISCO E TASSE: “ANDAMENTI DI ORO E PLUSVALENZE SCONTANO I PICCHI AL RIALZO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

Legge di Bilancio 2024 e quotazioni ai massimi storici, impattano ancor di più sulla tassazione delle plusvalenze di oro e metalli preziosi.

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Le nuove modalità di determinazione delle plusvalenze introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 a partire dal 1 gennaio u.s., nonché gli andamenti al rialzo del prezzo dell’oro registrati negli ultimi giorni, rendono più onerosa la tassazione delle plusvalenze realizzate mediante cessioni di metalli preziosi e, in particolar modo, di oro fisico da investimento.

Nelle recenti chiusure ufficiali sui mercati di riferimento, infatti, il metallo giallo ha superato quota 73 euro al grammo (equivalente a circa 2.425 dollari l’oncia), facendo registrare il suo massimo storico con un incremento di circa il 25% rispetto al valore di 58 euro al grammo, riferito al corrispondente periodo dell’anno scorso.

Fenomeno, questo, sostenuto da specifici fattori di tipo economico e geo-politico a livello globale, a partire dalle previsioni di un taglio dei tassi di interesse da parte delle più importanti Banche centrali, fino alla crescente domanda a cura dei Paesi emergenti e alle tensioni geopolitiche che rischiano di sfociare in un vero e proprio conflitto mondiale.

Non deve sfuggire, infatti, che l’oro rappresenta il bene rifugio per eccellenza e, pertanto, in momenti caratterizzati dai citati avvenimenti e, più in generale, in periodi di crisi economica e incertezza finanziaria, la sua quotazione si apprezza notevolmente al contrario di altre attività e strumenti finanziari scambiati sui rispettivi mercati.

È di tutta evidenza, quindi, che lo scenario contingente rappresenta una vera e propria opportunità di profitto per i tanti investitori privati che possiedono, ad esempio, lingotti o monete d’oro acquistate in passato ad un prezzo molto più basso rispetto a quello odierno, ovvero acquisite per successione o donazione; opportunità, questa, che deve comunque scontare l’assoggettamento ad un regime di tassazione più stringente in relazione, sia alle maggiori plusvalenze realizzate per effetto dell’aumento delle quotazioni specifiche, sia alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 sul tema in questione.

Dal punto di vista fiscale, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal 1° gennaio u.s. dalla citata Manovra, per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione. È quanto recita il novellato articolo 68, comma 7, lettera d) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – T.U.I.R. (D.P.R. n° 917/1986).

Il previgente disposto di cui all’art. 68, co. 7, lett. d) del TUIR, infatti, ammetteva un regime forfettario per la determinazione delle plusvalenze realizzate nelle cessioni di metalli preziosi (applicabile in assenza di documentazione attestante il costo originario dei metalli preziosi), pari al 25% del prezzo di vendita realizzato. Ad oggi la tassazione specifica si applica al 100% del corrispettivo realizzato nella cessione, solo ed esclusivamente in caso di oggettiva impossibilità di applicare il criterio “ordinario” sancito dall’art. 68, comma 6 del citato Testo Unico.

Sul tema specifico, è doveroso evidenziare a livello primordiale che le plusvalenze realizzate mediante cessione di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, rientrano nella categoria dei redditi diversi soggetti ad imposta sostitutiva del 26%, qualora non costituiscano redditi di capitale, ovvero non siano conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente (rif. Art. 67, comma 1, lettera c-ter) del DPR n° 917/86).

Più precisamente, ai sensi della Circolare n° 165/98 (Min. Finanze – Dip. Entrate) relativa alla disciplina delle plusvalenze in esame, per metalli preziosi si fa riferimento ad esempio all’oro, all’argento e al platino sotto forma di lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli, escludendo dal regime de quo le cessioni di metalli preziosi lavorati come ad esempio i gioielli. Da tanto, si evince che le disposizioni in questione rispondono all’esigenza di attrarre a tassazione esclusivamente le plusvalenze che riflettono il valore del metallo e non anche quelle che discendono dalla sua lavorazione anche per finalità di uso ornamentale.

Quanto avanti rappresentato, dunque, deve indurre i possessori di oro e metalli preziosi rivelanti ai fini delle plusvalenze in commento, a valutare tutti gli elementi che inciderebbero sulla relativa tassazione. Al di là di ciò, non si può fare a meno di osservare come le nuove misure introdotte sul tema specifico dalla Legge di Bilancio appaiano, oltremodo, stringenti, presuntive e penalizzanti sia per i contribuenti privati, sia per l’intero mercato dell’oro e dei metalli preziosi la cui cultura è, oggettivamente, in fase di forte espansione. Altresì, desta non poche perplessità la mancata estensione delle nuove regole ad altre categorie di beni di lusso come ad esempio opere d’arte, auto d’epoca, ecc., che, invece, godrebbero di un trattamento meno stringente.

Articolo Fisco E Tasse Del 17-04-2024 (289.2 KiB)

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