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FISCAL FOCUS: “TRASFERIMENTI DI ORO E VALUTA, AL VAGLIO MODIFICHE ALLA LEGGE N° 7/2000″ – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

Nuove disposizioni in materia di dichiarazioni in oro e comunicazioni per l’esercizio in via professionale del commercio di oro da trasmettere all’OAM; queste le potenziali novità in arrivo per gli Operatori Professionali in Oro.

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Per effetto dell’applicazione del Regolamento UE/2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione, è stato istituito un Tavolo Tecnico inter-istituzionale coordinato dal MEF, con la partecipazione dell’Unità di Informazione Finanziaria – UIF, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, finalizzato all’individuazione degli interventi necessari per adeguare la disciplina nazionale (D.lgs n° 195/2008) alle previsioni del richiamato Regolamento, nonché ad individuare alcune modifiche normative alle disposizioni in materia di dichiarazioni in oro di cui alla Legge n° 7/2000. Tanto, si apprende dal Rapporto Annuale 2021 pubblicato il 24 giugno 2022 dall’Unità di Informazione Finanziaria.

Secondo quanto riportato dalla richiamata Unità di Informazione Finanziaria, gli interventi di modifica alle disposizioni in materia di dichiarazioni in oro di cui all’art. 1, comma 2 della Legge n° 7/2000, derivano dall’esigenza di evitare la sovrapposizione di obblighi dichiarativi di carattere transfrontaliero aventi alla base oro da investimento, rispettivamente stabiliti dalla medesima Legge n° 7/2000 e dal Regolamento UE 2018/1672. Il tutto, precisandone presupposti, modalità, termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione.

Da un lato, infatti, la disciplina in materia di oro prevede che chiunque disponga o effettui il trasferimento di oro da o verso l’estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale o altra operazioni in oro anche a titolo gratuito, ha l’obbligo di dichiarare l’operazione all’Unità di Informazione Finanziaria, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 12.500,00 €.

Dall’altro, invece, il Regolamento UE 2018/1672, annoverando nella definizione di “denaro contante” anche i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e, cioè l’oro da investimento sotto forma di lingotti e monete, impone al portatore che rechi con sé denaro contante (ivi compreso oro da investimento) di valore pari o superiore a € 10.000,00, l’obbligo di dichiarare tale somma alle Autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale entra nell’Unione o esce dall’Unione. Disposizione a cui si aggiunge anche il c.d. “obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato”.

Verosimilmente, alla luce del quadro normativo avanti rappresentato e in base a quanto si evince dal Rapporto Annuale UIF, si potrebbe giungere ad un potenziale esonero dall’obbligo dichiarativo delle operazioni in oro di cui alla Legge n° 7/2000, qualora le stesse formino oggetto di dichiarazione ai sensi del Regolamento UE 2018/1672.

Oltre a tutto ciò, all’attenzione del Tavolo Tecnico in esame, vi è anche la proposta di prevedere la competenza della UIF alla ricezione delle dichiarazioni di cui alla L. 7/2000 (l’Unità oggi riceve tali dichiarazioni in virtù della delega a essa attribuita dalla Banca d’Italia), nonché di stabilire che le comunicazioni per l’esercizio in via professionale del commercio di oro di cui all’art. 1, comma 3, della L. 7/2000, siano trasmesse all’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi – OAM (istituito ai sensi dell’articolo 128-undecies del D.lgs. 385/1993), e non più alla Banca d’Italia.

A tal punto, al di là delle proposte di modifica, non si può non ritenere propizia l’occasione di prevedere l’istituzione di un organo di autoregolamentazione dedicato agli Operatori Professionali in Oro e agli Operatori Compro Oro, che collabori con le Autorità antiriciclaggio e provveda a diramare linee guida comportamentali conformi alle normative, nonché di fungere da soggetto di raccordo tra operatori obbligati e istituzioni poste a presidio; il tutto, anche attraverso il rafforzamento dei poteri di collaborazione dell’Organismo degli Agenti e Mediatori con le Autorità di vigilanza e controllo.

Articolo Fiscal Focus Del 25-06-2022 (78.0 KiB)

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