Pubblicato sul portale dell’Unità di Informazione Finanziaria – UIF il Quaderno recante l’analisi della normativa in tema di prevenzione del riciclaggio.
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Istituzione di un’Autorità di riferimento per la produzione della regolamentazione secondaria con poteri di controllo e definizione di una normativa organica applicabile tout court al comparto aurifero, rappresentano gli attuali margini di miglioramento del quadro legislativo nazionale in materia antiriciclaggio predisposto in forma precipua per i soggetti operanti nel settore dell’oro e degli oggetti preziosi, rispettivamente con qualifica di Operatori Professionali in Oro e Operatori Compro Oro. Sono queste le evidenze che l’Unità di Informazione Finanziaria – UIF ha reso note all’interno del Quaderno n° 20 (pubblicato il primo marzo u.s.), nell’ambito di una più ampia e generale disamina relativa all’attuazione delle disposizioni antiriciclaggio nel nostro ordinamento anche alla luce delle recenti e svariate iniziative legislative condotte a livello comunitario da parte dell’Unione Europea.
In occasione dei quindici anni dalla sua istituzione, infatti, l’Unità di Informazione Finanziaria ha ritenuto opportuno stilare un’analisi delle regole e delle prassi operative che caratterizzano il funzionamento del sistema antiriciclaggio, rilevandone punti di forza e di debolezza alla vigilia dell’imminente riforma della disciplina europea, destinata a consolidare in modo significativo l’armonizzazione delle norme nazionali e a modificare radicalmente l’apparato istituzionale comunitario per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il riferimento specifico è al c.d. “Action Plan” o “AML Package” pubblicato il 20 Luglio 2021 dalla Commissione Europea, recante 4 proposte legislative finalizzate all’istituzione dell’Autorità Antiriciclaggio UE, alla predisposizione di specifici Regolamenti in tema di obblighi antiriciclaggio e trasferimento di fondi, nonché all’emanazione di una VI^ Direttiva AML. Il tutto, auspicando che Operatori e Autorità adottino un approccio non burocratizzato basato sul mero adempimento degli obblighi, bensì focalizzato sulla comprensione delle finalità dei presidi così da rafforzare il sistema nella prevenzione e repressione dei reati di riciclaggio e non.
Al contempo, il contributo de quo è stato realizzato ponendo particolare attenzione anche all’evoluzione del sistema di prevenzione che ha visto, nel corso degli oltre trenta anni di vigenza della relativa regolamentazione, la graduale e progressiva estensione della platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio; tra questi professionisti, operatori del settore del gioco, operatori in valute virtuali, case d’asta, operatori non finanziari gestori del contante, e tanti altri, ivi compresi gli Operatori in Oro.
Più precisamente, dal 2017, i citati Operatori in Oro sono stati oggetto di una considerevole regolamentazione in materia antiriciclaggio avvenuta attraverso l’emanazione di due Decreti Legislativi adottati in recepimento della IV^ Direttiva UE 2015/849, ossia il Decreto Legislativo n° 90/2017 e il Decreto Legislativo n° 92/2017. Il primo ha esteso le disposizioni in materia antiriciclaggio di cui al D.lgs n° 231/07 agli Operatori Professionali in Oro dediti al commercio e alla produzione di oro di cui alla Legge n° 7/2000 divenuti a tutti gli effetti soggetti obbligati annoverati all’art. 3 del medesimo Decreto, mentre il secondo ha introdotto in forma specifica una disciplina antiriciclaggio applicabile agli Operatori esercenti la compravendita di oggetti preziosi usati c.d. “Operatori Compro Oro”, che pur essendo improntata ai medesimi principi di trasparenza e tracciabilità su cui si poggia il Decreto Legislativo n° 231/07, prevede un regime semplificato che tiene conto della mera natura commerciale dell’ “attività di compro oro”.
In buona sostanza, a seguito della riforma del 2017, il Legislatore ha significativamente scisso le due figure professionali avanti citate, assoggettando, da un lato, gli Operatori Professionali in Oro a tutti gli obblighi e alle disposizioni in materia di controlli e sanzioni previste dal D.lgs. 231/2007 per i soggetti obbligati non vigilati e, dall’altro, gli Operatori Compro Oro ad una più semplificata disciplina basata, ad ogni buon conto, su principi di tracciabilità e prevenzione dei fenomeni di riciclaggio di denaro e reimpiego di proventi di attività illecite.
A tal proposito, non si può fare a meno di sottolineare il mancato raggiungimento dell’obiettivo previsto dalla Legge Delega n° 170 del 2015, orientata, tra l’altro, alla definizione di una normativa organica per il settore oro; non a caso il Quaderno UIF in esame evidenzia come le diverse disposizioni normative in materia antiriciclaggio, citino le due discipline applicabili rispettivamente agli Operatori Professionali in Oro di cui alla Legge n° 7/2000 e agli Operatori Compro Oro, senza procedere ad una revisione tesa ad uniformare il regime degli obblighi e dei controlli applicabile a entrambe le categorie di soggetti economici.
In tale frangente, infatti, gli Operatori Professionali in Oro sono investiti di complessi obblighi antiriciclaggio quali l’analisi e la valutazione del rischio, l’identificazione del cliente e del titolare effettivo, l’acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura dei rapporti intrattenuti, il controllo costante nel tempo, nonché gli obblighi di conservazione e segnalazione presso l’Unità di Informazione finanziaria. Di contro, invece, gli Operatori Compro Oro, oltre all’obbligo di iscrizione all’omonimo Registro presso l’Organismo degli Agenti e Mediatori Creditizi – OAM, sono tenuti unicamente ad identificare la clientela con contestuale redazione della scheda di compravendita recante i dettagli dell’operazione effettuata, nonché agli obblighi di tracciabilità (limite al contante di € 500,00 e utilizzo del conto corrente dedicato), di conservazione (più snelli) e di segnalazione di operazioni sospette alle stessa stregua degli Operatori Professionali in Oro.
Un ulteriore ed importante aspetto meritevole di analisi è rappresentato, altresì, dalla mancanza di un Organismo di autoregolamentazione ad hoc per gli Operatori in oro investiti dagli obblighi antiriciclaggio, così come previsto per le diverse categorie professionali e soggetti vigilati. L’istituzione di tale Organo, infatti, garantirebbe una più attiva ed efficiente collaborazione dei richiamati Operatori con le autorità preposte fungendo da strumento di raccordo tra soggetti obbligati e istituzioni poste a presidio, anche attraverso l’emanazione di linee guida comportamentali conformi alle disposizioni vigenti.
Risulterà, pertanto, di essenziale importanza tenere conto, in occasione dell’imminente riforma UE in materia antiriciclaggio, delle necessità avanti esposte con l’intento di dare attuazione ai principi e agli orientamenti comunitari improntati all’ottimizzazione dell’approccio ai presidi in materia, nonché alla più attiva collaborazione tra soggetti obbligati e Autorità poste a presidio.
Articolo Fiscal Focus Del 03-03-2023 (91.5 KiB)