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FISCAL FOCUS: “OPERATORI IN ORO E RAPPORTI FINANZIARI, INVIO DEI SALDI ENTRO IL 15 FEBBRAIO” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

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Gli Operatori Professionali in Oro, dopo il necessario invio della chiusura dei rapporti finanziari, scaduto il 31 gennaio 2021, sono chiamati all’invio dei Saldi relativi ai medesimi rapporti.

Il prossimo 15 febbraio, come noto, gli operatori finanziari sono tenuti all’invio dei Saldi dei Rapporti di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 2013/37561 del 25 marzo 2013 e successive modifiche.

Tanto, in applicazione degli obblighi introdotti dal Decreto legge “Salva Italia” n. 201 del 2011, che ha sancito l’obbligo per gli operatori finanziari di comunicare all’Anagrafe tributaria, sottosezione Archivio dei Rapporti, le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti finanziari attivi; comunicazione effettuata attraverso l’infrastruttura SID.

In tale contesto, pur non appartenendo all’ambito delle previsioni dell’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché in assenza delle caratteristiche tipiche dell’operatore finanziario, l’Operatore Professionale in Oro è coinvolto da codesto obbligo per previsione espressa del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2011/175033 del 6 dicembre 2011, che ha introdotto il Codice 24 “Acquisto e vendita di oro e metalli preziosi” nella tabella dei rapporti da comunicare al fisco.

A rimarcare l’estensione dell’adempimento in capo agli Operatori Professionali in Oro, l’anno successivo è intervenuto il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2012/50136 del 20 giugno 2012 che, nell’estensione della “Tabella degli operatori finanziari”, evidenzia la presenza degli Operatori in oro riportandoli al Codice 10 “Addetti al commercio in oro”.

Preliminarmente, risulta rilevante sottolineare che per le particolari caratteristiche delle operazioni commerciali in oro, in cui, il rapporto si apre e si chiude nell’esecuzione dell’operazione di compravendita e non si instaura un rapporto continuativo, l’Agenzia delle Entrate, con le FAQ del 2014, chiarisce che le comunicazioni delle operazioni in oro avvengono con segnalazioni di apertura di rapporti di tipo 24 e chiusura a fine anno e, pertanto, non risulta necessario comunicare l’apertura e la chiusura del rapporto per ogni singola operazione.

Ciò posto, atteso che l’apertura del rapporto “tipo 24” viene comunicata con la creazione di un’anagrafica cliente/fornitore in occasione della prima compravendita di oro da investimento, la chiusura del rapporto deve essere in ogni caso fissata a fine anno e comunicata entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Nel caso in cui alla data odierna tale obbligo non sia stato adempiuto, sarà possibile effettuare un invio tardivo, che resta consigliabile eseguire entro la scadenza per l’invio dei Saldi al fine di consentire una più immediata conciliazione dei dati.

Le eventuali operazioni compiute con i medesimi soggetti gli anni successivi, implicheranno la riapertura del rapporto.

Allo stato attuale, salvo possibili proroghe, entro il 15 febbraio prossimo si dovrà provvedere alle comunicazioni annuali dei dati contabili relativi a ciascun rapporto e riferiti all’anno 2020.

Resta ben inteso che la comunicazione annuale deve riportare i totali degli acquisti e delle vendite di oro (campi 3 e 4 della tabella allegato n. 1 al Provvedimento del 25 marzo 2013) e riguarda qualsiasi importo senza limite minimo.

Inoltre, va tenuto in debito conto che da tale adempimento risultano esonerati gli Operatori che compiono operazioni aventi ad oggetto oro ad uso industriale come definito dalla Legge n° 7/2000 e successivi chiarimenti di Banca d’Italia; tanto, lo si può apprendere dalla Nota dell’8 agosto 2013 dell’Agenzia delle Entrate, da cui si evince che l’acquisto di oro per uso industriale è escluso dalla comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari, così come, per l’oggetto d’oro da investimento, destinato a fusione perché corroso o non più idoneo a costituire investimento per altri motivi.

Il tutto, in conclusione, va contestualizzato la c.d. Fotografia di consistenza che riporta a ciascun operatore finanziario, quanto risultante nell’Archivio dei Rapporti Finanziari alla data indicata nel tracciato di riferimento. A tal uopo, la data del 15 febbraio, rappresenta il termine ultimo entro il quale provvedere ad allineare la propria banca dati con quella dell’Anagrafe tributaria sulla scorta della Fotografia di consistenza ricevuta nei mesi di ottobre/novembre scorsi e aggiornata al 30 settembre.

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