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FISCAL FOCUS: “DAC 6 E OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO, TERMINI ED EVENTUALI RICADUTE” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

Milano, 03 Febbraio 2021

A tutti gli Operatori in Oro !

Si riporta di seguito il contributo a cura del dott. Nunzio Ragno in materia di obblighi di comunicazione dei meccanismi trasfrontalieri di pianificazione fiscale aggressiva “DAC 6″ che fornisce un’ampia panoramica sui relativi impatti soggettivi e oggettivi; il tutto, al fine di poter meglio analizzare i preliminari aspetti legati alle eventuali ricadute sugli Operatori Professionali in Oro che saranno maggiormente approfonditi dall’Associazione a seguito della pubblicazione definitiva della Circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla materia.

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La Direttiva europea 2018/822/UE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 100 del 30 luglio 2020, impone l’obbligo di comunicazione all’Erario dei cosiddetti “meccanismi trasfrontalieri di pianificazione fiscale aggressiva”, ossia le operazioni e gli accordi su base internazionale che sottraggono illecitamente attività economiche al prelievo fiscale (DAC 6).

I soggetti in capo a i quali ricadono gli obblighi di comunicazione “DAC6”, a norma dell’art. 3, comma 1, del D.lgs. 100/2020, sono:

  • in primo luogo, gli intermediari, ovvero i loro consulenti “qualificati”;
  • e, a certe condizioni, anche i contribuenti.

A tal proposito, è opportuno sottolineare che per “intermediario” si intende il soggetto Promotore che elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione ai fini dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero da comunicare (alla presenza dei presupposti oggettivi per la comunicazione), ovvero il soggetto che gestisce l’intera attuazione del meccanismo transfrontaliero fiscalmente aggressivo.

Come evidenziato, infatti, nella bozza della Circolare dell’Agenzia delle Entrate, i soggetti inclusi nella categoria degli “intermediari” ai fini delle comunicazioni “DAC 6”, sono:

  • i soggetti tenuti alla comunicazione dei dati finanziari, per lo più intermediari finanziari quali banche, SIM, SGR, società fiduciarie, ecc.;
  • i professionisti e cioè i soggetti agli obblighi antiriciclaggio di cui all’art. 3, comma 4, del D.lgs. 231/2007, ossia dottori commercialisti, avvocati, notai, ecc.

Ciò posto, si può facilmente dedurre che, in tale prima categoria di soggetti obbligati alle comunicazioni “DAC 6”, non rientrano in maniera specifica gli Operatori Professionali in Oro che per quanto disposto dal D.lgs. n. 231/07 in materia di disposizioni antiriciclaggio, assumono la qualifica di “altri operatori non finanziari” ai sensi dell’art. 3, comma 5, lettera d); tanto, quindi, lascerebbe intendere una non diretta ricaduta dell’obbligo in questione in capo a tale ultima categoria di soggetti.

Tuttavia, come avanti chiarito, oltre alla categoria degli Intermediari, in modo residuale e onnicomprensivo, la norma specifica ricomprende anche il “contribuente”, definito dall’art. 2 comma 1 lett. d) del D.lgs. 100/2020, come qualunque soggetto che attua o, a favore del quale viene messo a disposizione, ai fini dell’attuazione, un meccanismo transfrontaliero;definizione che amplia a livello generico la platea dei soggetti obbligati, qualora sussistano particolari condizioni.

Nella bozza della Circolare dell’AdE, infatti, al paragrafo 2.3, in riferimento alla figura del “contribuente” è stabilito che non è necessario che il contribuente attui il meccanismo transfrontaliero, bensì, ai fini degli obblighi di comunicazione, è sufficiente anche la sola disponibilità del meccanismo “ossia la conoscenza degli elementi costitutivi dello stesso”.

Al riguardo, inoltre, i presupposti oggettivi per l’adempimento consistono in:

  1. carattere transnazionale dell’operazione – si deve essere in presenza di un meccanismo “transfrontaliero”;
  2. riduzione d’imposta – quindi, solo se suscettibili di determinare una riduzione delle imposte in Italia o in uno Stato dell’Unione europea;
  3. criterio del vantaggio principale – solo se è soddisfatto il criterio del vantaggio principale.

Oggettivamente, quindi, l’aspetto determinante ai fini dell’obbligo comunicativo risiede nel carattere transnazionale dell’operazione, connotata da una serie di operazioni finalizzate alla riduzione di imposta.

Altresì, tra le cause di esonero dalla comunicazione, sia per intermediari (promotori e fornitori di servizi) che per i contribuenti, ricorrono:

  • la prova che la comunicazione sia stata trasmessa da altro soggetto contribuente;
  • qualora dalle informazioni trasmesse possano emergere responsabilità penali o anche amministrative (D.lgs. 231/2007) in capo ai contribuenti stessi.

Lo schema, dunque, rappresenta un meccanismo che prevede una serie di entità coinvolte e di transazioni tra loro interconnesse e, in definitiva, l’adempimento è riferito principalmente agli intermediari finanziari e professionisti, e solo in modo residuale, la norma di recepimento fa menzione ai contribuenti in modo al quanto generico.

In conclusione, considerati i caratteri soggettivi ed oggettivi di cui avanti, per gli Operatori Professionali in Oro di cui alla L. n. 7/2000 esercenti la semplice attività commerciale di acquisto e vendita di oro da investimento, si può ritenere che l’adempimento resti teorico e remoto alla stregua del comune contribuente. Ad ogni buon conto, un miglior inquadramento soggettivo e una più precisa delimitazione dell’ambito applicativo della disciplina de quo, potrà essere sviluppato in modo più circostanziato a seguito della pubblicazione definitiva dell’Agenzia delle Entrate sulla materia.

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