Dopo essere stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre scorso, il 10 novembre è entrato in vigore il decreto legislativo 125 del 2019, che dà attuazione alla V Direttiva Antiriciclaggio, la 843 del 30 maggio 2018. Già due anni fa l’Italia aveva recepito la IV Direttiva Antiriciclaggio, la 849 del 2015, attraverso l’emanazione di due provvedimenti: il decreto legislativo 90 del 2017, che ha riscritto il decreto legislativo 231 del 2007 (finalizzato a prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro) e il decreto legislativo 92 del 2017. La Commissione europea ha però giudicato incompleto tale recepimento, inviando nuove raccomandazioni, che invitavano a intensificare la lotta al riciclaggio di denaro sporco e a dare attuazione alle direttive europee con provvedimenti adeguati, e avviando una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, che ha risposto emanando il decreto legislativo 125. Con l’aiuto di Nunzio Ragno, esperto di antiriciclaggio e presidente dell’Antico, Associazione nazionale tutela il comparto oro, vediamo nel dettaglio quali sono le principali novità introdotte dal decreto.
Quali sono i punti salienti della nuova disciplina in materia di contrasto al riciclaggio introdotta dal d.lgs. 125?
In primo luogo si ha un ampliamento dei soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio. Sono stati ricompresi anche gli operatori non finanziari: i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali (exchange); i prestatori di servizi di portafoglio digitale (e-wallet); i commercianti e gli intermediari del mondo dell’arte nei casi in cui le operazioni, poste in essere in un unico momento temporale ovvero disgiunte in più momenti, abbiano un valore pari o superiore a 10.000 euro. Rilevante è anche la rideterminazione dei criteri per l’individuazione del titolare effettivo. Per i cosiddetti “criteri residuali” per l’imputazione del titolare effettivo, il legislatore stabilisce che nel caso in cui non si riesca ad individuarlo così come previsto nei commi 1,2,3 e 4 dell’art. 20 del decreto legislativo 231 del 2007, lo stesso deve essere individuato in quelle persone che rivestono il potere di rappresentanza legale o di direzione.
Che novità ci sono in merito al registro dei titoli effettivi previsto dall’articolo 21 del decreto legislativo 231 del 2007?
Il 3 luglio del 2020 il Mef, di concerto con il Mise, dovrà emanare il decreto che istituirà il registro. Gli amministratori delle società di capitali, enti e trust dovranno comunicare il nominativo o i nominativi dei titolari effettivi. La mancata o tardiva comunicazione sarà sanzionata ai sensi dell’art. 2630 del Codice civile. Lo stesso provvedimento determinerà la sussistenza dell’interesse all’accesso dei soggetti preposti alla verifica dei titolari effettivi quali le autorità e i privati titolari di un interesse giuridico.
E per quanto riguarda le nuove misure di adeguata verifica?
Gli intermediari bancari o finanziari devono adottare misure di verifica rafforzata: per i clienti che operano con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; per operazioni che coinvolgono Paesi Terzi ad alto rischio nonché in presenza di rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportino l’esecuzione di pagamenti con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo; per operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette.
Il decreto amplia anche i poteri della Guardia di Finanza…
Sì. Il nucleo di Polizia valutaria può acquisire direttamente dati e informazioni relativi ai soggetti obbligati. La Guardia di Finanza avrà accesso non solo ai dati dell’anagrafe tributaria e dei conti correnti bancari ma anche a quelli dell’anagrafe immobiliare integrata.
Come si sostanzia l’ampliamento della vigilanza all’interno dei gruppi bancari e finanziari previsto dal decreto?
Il provvedimento stabilisce che per i gruppi bancari e finanziari, per quelli di intermediazione mobiliare e gestione del risparmio, per i gruppi assicurativi e per le società collegate o controllate che le capogruppo adottino un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Nei gruppi internazionali la capogruppo italiana dovrà assicurare che le procedure antiriciclaggio poste in essere dalle succursali siano allineate con gli standard di gruppo e che le informazioni siano condivise all’interno del gruppo stesso. È prevista inoltre l’esternalizzazione della funzione antiriciclaggio. Infine, le autorità di vigilanza di settore potranno impartire alla capogruppo disposizioni Aml/Cft riguardanti il gruppo o i suoi componenti ed effettuare ispezioni e richieste di documentazione.