Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 13352/2016 del 25 gennaio 2016 vengono introdotte le nuove modalità tecniche operative per l’invio mensile e annuale Saldi dei Rapporti Finanziari e le proroghe delle prossime scadenze, mensili, relative a gennaio e febbraio 2016, nonché annuali 2015 fissati con il Provvedimento 10/02/2015.
In tema di attività di contrasto all’evasione fiscale l’Amministrazione Finanziaria con il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è stata dotata dell’Archivio dei Rapporti Finanziari finalizzata a costituire un data base di supporto alle attività di verifica che dovesse contenere solo le informazioni inviate dai soggetti di cui all’art. 7 del Dpr 605/1973, relative all’esistenza dei rapporti finanziari dei contribuenti. Successivamente con il Decreto “Salva Italia” e successive modifiche tale archivio è stato arricchito dei dati sui saldi annuali e, da ultimo, con le Giacenze medie delle movimentazioni. Le finalità di tali integrazioni sono volte all’utilizzo di tale strumento all’individuazione, attraverso l’integrazione delle banca dati, di contribuenti con significative incongruenze e, quindi, elaborazione di Liste selettive, con conseguente sostanziale trasformazione dell’Archivio da strumento passivo di supporto all’attività di verifica in strumento attivo di accertamento di evasione.
In materia di modalità di invio e di Tracciato Unico, con il Provvedimento del 10 febbraio 2015 è stato introdotto il nuovo tracciato che dal 1° gennaio 2016 unifica i criteri e le regole di segnalazione mensile ed annuale dei dati finanziari che affluiscono all’Archivio dei rapporti. Con l’atteso provvedimento di ieri sono pubblicate le istruzioni dettagliate sulle regole per la compilazione del tracciato (allegato n. 1), del tracciato unificato (allegato n. 2) nonché del tracciato per la restituzione delle ricevute (allegato n. 4) che sostituiscono integralmente gli allegati del provvedimento n. 18269/2015. Inoltre, si riconduce esplicitamente la comunicazione integrativa annuale dei saldi e dei movimenti relativa all’anno 2015 tra le comunicazioni da inviare con il tracciato unico e secondo le modalità di predisposizione degli archivi descritte nel documento tecnico (allegato n. 3).
Contestualmente per consentire tecnicamente l’implementazione dei software di creazione dei file da trasmettere e in considerazione dei contemporanei adempimenti previsti a carico degli operatori finanziari, i termini originariamente fissati dal Provvedimento n. 18269/2015 sono stati prorogati al 31 marzo prossimo per la Comunicazione Integrativa Annuale 2015 e al 30 aprile 2016 per la comunicazione mensile dei dati relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2016. Mentre, dunque, nessuna variazione subisce la scadenza del prossimo 31 gennaio 2016 per la comunicazione dei dati relativi a dicembre 2015.
Per i Saldi 2015 il Provvedimento n. 13352/2016 indica nell’allegato n. 2 il tracciato record dei file da inviare, mentre nell’allegato n. 3 le modalità di invio; rispetto ai saldi 2015 un’ulteriore novità è rappresentata dalla restituzione degli esiti della trasmissione, per la quale è utilizzato il tracciato record descritto nell’allegato n° 4.
Inoltre, con il Provvedimento viene chiarito che non costituisce adempimento all’obbligo la comunicazione parziale dei dati seppur nei termini e, ai fini del consolidamento dei dati, è sostituito il punto 6.1 del provvedimento 10 febbraio 2015 con l’avvertimento che non sono consentiti invii ordinari di comunicazioni integrative annuali oltre 90 giorni dal termine stabilito. Decorso tale termine, eventuali modifiche ai saldi comunicati è possibile solo con comunicazione straordinaria. Allo stesso modo le variazioni ordinarie riferite alla anagrafiche o ai dati descrittivi del rapporto intervenute nel mese precedente devono essere comunicate con invio di tipo straordinario (aggiornamento o sostituzione).
Il Provvedimento del Direttore del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato ieri apporta modifiche ed integrazioni anche all’originario provvedimento del 25 marzo 2013 che rende attuativa la misura contenuta nell’art. 11 del Dl “Salva Italia” (Dl 201/2011). Difatti, modificando il punto 7.1 del provvedimento n. 37561/2013 la certificazione del dell’avvenuta presentazione delle comunicazioni, a fronte del risultato positivo al controllo formale, avviene mediante ricevuta contenente l’identificativo del file attribuito dall’utente e protocollo attribuito al file.
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