Sarà possibile svincolare dalle garanzie le opere entrate in esercizio da almeno un anno, ma non ancora collaudate.
Recentemente la Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Entrate ha reso noti i dati emersi dalle verifiche fiscali finora operate, a carico dei negozi “Compro Oro” in tutta Italia.
Di primo acchito, nel consultare i dati, non si potrebbe certo dire che i soggetti verificatori non abbiano riscontrato, a loro dire (rilievi sovvertibili in varie sedi competenti), delle consistenti irregolarità sia in campo amministrativo che fiscale nell’esercizio di tale attività commerciale di “ultima generazione”.
Però, rifacendosi alla “massima” di un nostro politico contemporaneo si potrebbe affermare: “solo chi si adopera può commettere degli errori e non certo chi si limita solo a giudicare”.
Questa evocazione è d’obbligo quando si affrontano le problematiche di una categoria economica di commercianti che è affiorata sul mercato non più tardi di qualche anno fa e che non gode di una normativa chiara e dettagliata: si tratta dei “Compro Oro”, negozi e/o uffici di acquisto di metalli preziosi usati e/o avariati da poter rivendere, o a soggetti privati o, come capita nel maggior parte dei casi, a fonderie. Tali esercizi nella loro operatività materiale e commerciale pagano lo scotto di non avere regole comportamentali certe sia dal punto di vista giuridico che amministrativo e fiscale.
L’assenza di una precisa normativa di settore e nella fattispecie dell’esercizio dell’attività di “Compro Oro”, ha così prodotto una caterva di controlli di ogni genere con emersione di addebiti molto pesanti, spesso ingiusti ed infondati; denuncie penali, contestazioni di polizia amministrativa e sociale, infrazioni di natura formale, verifiche fiscali/tributarie a progetto (Gold-Scrap), sono la prova dell’accanimento su questa categoria di soggetti economici che risulta ad oggi, orbene, essere annoverata tra le più virtuose e ad alta contribuzione fiscale. Infatti, questi operatori negli ultimi anni, a parità di fascia contributiva, hanno dichiarato e versato al Fisco importi, a titolo di tasse, che risultano essere di gran lunga superiori a quelli versati da soggetti fiscali appartenenti a similari categorie economiche e/o dello stesso segmento produttivo.
Ciò non vuol dire disconoscere l’esistenza di fenomeni criminosi che, seppur sovrastimati, si annidano nel settore e che rappresentano una realtà contingente; vedi esempi di riciclaggio, ricettazione, usura, ecc. Infatti, non risulta assolutamente corrispondente al vero, come è stato abbondantemente scritto e diffuso su autorevoli mezzi di stampa, che “sei su dieci sono della mafia”. E’ più probabile che tali affermazioni siano frutto dell’immaginario, nonché del maldestro tentativo di discreditare l’intera categoria dei “Compro Oro” da parte di alcune corporazioni di soggetti di vario genere.
Questi i dati nel concreto: la Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Entrate nell’attività di contrasto all’evasione fiscale nel settore dei “Compro Oro” – Operazione “Gold Scrap”, ha eseguito in ambito nazionale 289 verifiche fiscali scoprendo 32 evasori totali che ha portato a 115 milioni di euro di base imponibile sottratti a tassazione ai fini delle imposte dirette, 47 milioni di euro di imponibile Irap e 37 milioni di euro di IVA dovuta. Sono stati, inoltre, segnalati all’autorità giudiziaria 60 esercenti, di cui 41 per reati tributari, 7 per abuso esercizio in via professionale del commercio di oro e i rimanenti per reati di altra natura.
Pare necessario ricordare, che soprattutto dal punto di vista fiscale IVA, la lacuna tributaria dell’esistenza di una chiara applicazione dell’imposta indiretta, ha causato, in primis, addebiti di imposta in sede di verifica che sono stati, nel più dei casi, rimossi in fasi successive legate all’accertamento e/o al più tardi nel contenzioso tributario. Provvedimenti di varia natura emessi dell’Agenzia delle Entrate in fase amministrativa e dispositivi di sentenze di varie Commissioni Tributarie di I° e II° grado hanno sovvertito diverse pretese tributarie sollevate dagli organi verificatori e accertatori, specialmente in materia IVA, riconoscendo le ragioni ed il giusto comportamento fiscale tenuto dal soggetto contribuente verificato.
Naturalmente, il nodo focale e oggetto di quanto sopra detto è stata l’applicazione del meccanismo del Reverse Charge (art. 17, comma 5, D.P.R. 633/72) nelle cessioni di oggetti preziosi usati e/o avariati a fonderie; infatti, l’AdE, forte sostenitrice dell’applicazione del regime del margine (art. 36, D.L. 41/95), ha dovuto retrocedere, in svariati casi in questione, a fronte di rivendicate ragioni prodotte dal contribuente e basate su documenti di prassi amministrativo/fiscali emanate precedentemente anche dalla stessa Agenzia.
Pertanto, l’incertezza normativa non deve apparire come uno strumento solo per colpire incondizionatamente i “sudditi contribuenti”, ma deve dare agli stessi il beneficio della rivendicazione delle proprie ragioni, motivandole.
Tanto si è verificato, inoltre, circa la detenzione o meno dei requisiti necessari previsti dall’art.1, comma 3 della Legge 7/2000 (Operatori professionali) per l’esercizio dell’attività di “Compro Oro”.
Dopo diversi casi di denunce penali per l’esercizio abusivo della professione prodotte dalla Guardia di Finanza, ci si è resi conto che gli esercenti attività di “Compro Oro” non dovevano possedere tali requisiti; questo è stato chiarito in modo inequivocabile dalla Circolare Banca d’Italia del 28/05/2010 che ha differenziato una netta e separata distinzione tra l’attività esercitata dagli Operatori Professionali in oro e il “Compro Oro”. Il documento recita: “L’oro il cui commercio è legittimamente consentito ai c.d. ‘compro-oro’ può essere dedotto, per esclusione, da quello non riservato agli ‘operatori professionali in oro’.
Non occorre pertanto la comunicazione di avvio dell’attività – e quindi il possesso dei requisi-ti di forma societaria, oggetto sociale e onorabilità degli esponenti di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 7/2000”.
Sul fronte amministrativo, invece, sono state riscontrate altresì violazioni amministrative, e in particolare alla normativa valutaria sull’uso del contante (dal 6 dicembre 2011 il limite di utilizzo del contante è sceso a euro 999,99) e di pubblica sicurezza (mancata registrazione degli acquisti sul registro preziosi, errato utilizzo dello stesso, mancato rispetto alle prescrizioni imposte dal T.U di pubblica sicurezza, ecc.).
L’importante resta, comunque, non confondere un illecito amministrativo con un reato penale. Ben vengano i controlli a 360 gradi dipanati in un azione di “lavoro a progetto” per il contrasto all’evasione fiscale, gli abusi perpetrati e di vario genere per contenere ulteriori forme di mancato rispetto delle leggi, ma non bisogna utilizzare questa leva, specialmente in situazioni di assenza di regole certe, per colpire in modo indifferenziato gli “addetti ai lavori”.
E più che giusto che chi sbaglia paghi, ma è altrettanto giusto appurare con assoluta certezza la commissione di violazioni in relazione a norme precise di riferimento.
Autore: dott. Nunzio Ragno
Presidente Associazione Nazionale “Tutela I Compro Oro”
dottore commercialista – revisore legale dei conti