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COMPRO ORO: “CON-FUSIONE” OK AL REVERSE CHARGE – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

Fiscal Focus

Premessa – Negli ultimi periodi, come ben si può osservare, si sta assistendo alla smisurata proliferazione dell’apertura dei negozi di “Compro Oro”; piccola e tipica attività di impresa di ultima generazione che, se pur ben diffusa, è a credito di una giusta e chiara regolamentazione giuridico- amministrativa, fiscale e operativa che presta il fianco anche al perpetrarsi di fenomeni criminosi quali riciclaggio, ricettazione e usura.


E’ come dire che quel “limbo” totale di incertezze, che necessita urgentemente di essere regolamentato, produce grandi confusioni e problemi circa l’esatto comportamento operativo da adottare dagli addetti al settore, e di conseguenza, dell’intero indotto del commercio dell’oro.

Reverse Charge e Regime del Margine
– Uno in particolare su tutti è l’aspetto fiscale tributario legato all’applicazione dell’IVA (Reverse Charge art. 17, co. 5, D.P.R. 633/72 – Regime del margine art. 36, D.L. n. 41/95) nelle cessioni dei beni preziosi usati e/o avariati, precedentemente acquistati da soggetti privati, e successivamente ceduti dagli esercenti “Compro Oro”, in prevalenza, a fonderie. Infatti, in primis, sia l’Agenzia delle Entrate che gli organi verificatori della GdF, nonostante i documenti di prassi già emanati a partire dalla Risoluzione n. 375/E del 2002 e successive, che indicavano appropriati orientamenti fiscali da adottare in materia IVA, sostenevano che nelle relative cessioni su menzionate fosse indispensabile applicare il regime del Margine dei beni usati in luogo del meccanismo del Reverse Charge; cioè i beni preziosi ceduti erano considerati, a tutti gli effetti, beni usati indipendentemente dalla loro destinazione e dal loro utilizzo finale, anche in assenza di fatto di un consumatore finale. Tale convinzione portava a credere che fosse giusto liquidare l’IVA con il regime speciale del margine dei beni usati e con ogni adempimento fiscale e contabile del caso legato allo stesso; tanto non considerava affatto l’effettivo utilizzo del metallo conferito e il più conforme atteggiamento fiscale da seguire, d’altronde evincente già dai documenti di prassi sopra citati.
Invece, sembra proprio che in casi di cessione di metalli preziosi usati e/o avariati a fonderie che utilizzano gli stessi in procedimenti di trasformazione e fusione per ricavarne “Oro da Investimento” e/o “Materiale d’oro” (art. 1, comma 1, lettere a] e b], Legge 7/2000), sia più che appropriata l’applicazione del meccanismo del Reverse Charge.

Atti A.D.E. e Sentenze CTP e CTR
– Questa tesi acquisisce più concretezza e si manifesta non solo con vari Atti emessi dall’Agenzia in varie sedi locali ed in diversa forma (AdE D.P. di Pescara: Annullamento parziale nell’esercizio del potere di Autotutela – AdE D.P. di Perugia: Archiviazione di un PVC – AdE D.P. di Matera: Autotutela parziale di Avviso di Accertamento, ecc.), con vari dispositivi di sentenze di CTP e CTR nazionali e con l’ultima presa d’atto inserita in un “Invito di Adesione ad un Atto di Accertamento” emesso dall’Agenzia delle Entrate di Cagliari a carico di un contribuente che gestisce svariati negozi di “Compro Oro” e che da tempo cede i propri beni preziosi acquistati a soggetti cessionari (fonderie) che si occupano di operazioni di lavorazione, trasformazione e fusione di metalli preziosi. L’Agenzia in tale documento amministrativo, agevolata anche dalle puntuali osservazioni ed indicazioni in materia fornite da parte del contribuente, assimila e ratifica l’assunto secondo il quale è corretta l’applicazione del Reverse Charge nelle cessioni di preziosi auriferi, il cui ricavato, dopo processi di fusione, viene utilizzato per la produzione di lingotti e/o di metallo industriale da impiegare in ulteriori processi produttivi, e non nel commercio di “oro da gioielleria ad uso ornamentale”. Dunque, il focus del problema viene traslato sulla tipologia del cessionario e sulla sua attività specifica esercitata.

L’interpretazione – E allora quale trattamento IVA adottare?
Alla luce di questi sviluppi, orbene, per gli oggetti preziosi usati e/o avariati destinati a fonderie per la trasformazione in oro di cui all’art. 1 L. 7/2000, e a causa dell’assenza di un consumatore finale e della loro funzione assimilata a oro industriale (Ris. n. 375/E 2002: “insuscettibilità al consumo finale ed assimilazione a materiale d’oro”), l’assoggettamento a IVA con il meccanismo del Reverse Charge art. 17, co. 5, D.P.R. 633/72 e co. 4 art.3 L. 7/2000 deve ritenersi pienamente legittimo.
Pertanto, ne consegue, che solo per gli oggetti preziosi di oreficeria e gioielleria usati e immessi nuovamente in commercio, attraverso la rivendita al pubblico, è adottabile il regime speciale del margine contemplato dall’art. 36 D.L. 41/95; regime, non anche utilizzabile nella cessione degli stessi metalli preziosi a fonderie.
A ogni modo, si ritiene fermamente necessario un intervento legislativo mirato al fine di sgombrare il campo da ogni e/o eventuale equivoco del caso.

dott. Nunzio Ragno

Autore: dott. Nunzio Ragno
Presidente Associazione Nazionale “Tutela I Compro Oro”
dottore commercialista – revisore legale dei conti

Intervento su Fiscal Focus che offre chiarimenti relativamente al discorso IVA.

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