Milano, 22 Giugno 2021
Su tutto il territorio nazionale sono in corso campagne di controllo della Guardia di Finanza sugli esercizi di “Compro Oro”, con lo scopo di verificare il corretto assolvimento delle normative che regolano questa attività, in particolare il D.lgs n° 92/2017.
A differenza di altre analoghe campagne svolte negli anni precedenti, il numero di controlli appare notevolmente cresciuto, così come appare, nella maggior parte dei casi, accresciuto il livello di approfondimento della verifica, con maggior tempo dedicato all’analisi e all’accertamento del corretto adempimento di tutti gli aspetti dell’attività.
Mentre in passato, infatti, alcuni controlli erano stati effettuati in modo rapido e con la sola verifica degli aspetti più meramente formali (identificazione della clientela e corretta compilazione delle schede di compra-vendita), ora sempre più frequentemente vengono analizzati anche altri aspetti, in primis l’aspetto dell’immodificabilità dei dati.
A riguardo è utile ricordare che il D.lgs 92/2017, entrato in vigore il 5 luglio 2017, ha introdotto, tra l’altro, l’obbligo di creare schede di compra-vendita; questo adempimento sostituisce l’obbligo relativo alla tenuta del registro di compravendita preziosi (di cui all’art. 128 del TULPS), dato che ne costituisce valida modalità di assolvimento, nell’ottica di non oberare gli operatori di un doppio similare adempimento.
Il registro di compravendita preziosi che precedentemente doveva essere utilizzato dagli operatori era vidimato dalla Questura, e quindi le informazioni in esso scritte, manualmente o tramite sistemi informatici, erano automaticamente non alterabili.
Dato che tale registro non è più richiesto, ma che il solo utilizzo di fogli su carta libera non garantirebbe lo stesso livello di sicurezza e inalterabilità del sistema precedente, il legislatore nel suddetto decreto introduce l’obbligo di dotarsi di un sistema che garantisca “integrità ed inalterabilità” dei dati successivamente alla loro acquisizione; ciò al comprensivo fine di evitare manomissioni fraudolente, visto che le schede su carta libera sono facilmente sostituibili e le fotografie memorizzate sul computer o dispositivo rimovibile possono essere facilmente manipolate e “retrodatate”, se c’è volontà di farlo.
Nonostante la nostra associazione abbia più volte sensibilizzato il settore su questo tema, appare che molti operatori purtroppo hanno sottovalutato questo adempimento, e prova ne è che durante le recenti ispezioni della Guardia di Finanza si sta assistendo all’elevazione di numerose sanzioni per la mancata garanzia di immutabilità.
Ricordiamo che la garanzia di immutabilità sui file può essere fatta in vari modi, per esempio tramite auto-invio delle schede e fotografie via PEC (anche se sconsigliato perché ne rende disagevole la successiva ricerca e finirà per riempire presto la vostra casella), dotandosi di un kit di firma digitale che applichi marche temporali ai file, oppure dotandosi di software specifici, alcuni dei quali hanno anche ricevuto la validazione di conformità durante le ispezioni della Guardia di Finanza.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, dunque, invitiamo gli Operatori interessati a ricevere un check sul loro stato di adeguamento, o per consigli su come meglio adeguarsi e prepararsi ad eventuali controlli, a contattare la nostra Segreteria.
La Direzione Amministrativa
CIRCOLARE N° 20-2021 (946.6 KiB)