Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha posto in pubblica consultazione sulla pagina web del Dipartimento del Tesoro, fino al prossimo 20 aprile, lo schema in bozza del decreto legislativo che, in recepimento nell’ordinamento interno della V^ Direttiva Ue 2018/843 antiriciclaggio, comporterà modifiche ed integrazioni al D.lgs. n. 231 del 2007, già modificata dal D.lgs. 90/2017 in recepimento della attuale IV^ Direttiva UE vigente. Da quanto emerge dallo Schema in pubblica consultazione, appare chiaro l’ampliamento soggettivo di applicazione della normativa antiriciclaggio che, all’elenco dei soggetti già assoggettati alla stessa, aggiunge i prestatori di servizi i portafoglio digitale, le persone che conservano commerciano opere d’arte, anche quando tale attività viene svolta attraverso gallerie d’arte e case d’asta, qualora il valore della singola operazione di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000,00 euro.
Oltre all’estensione soggettiva, la bozza di decreto integra anche le operazioni per le quali i soggetti obbligati sono tenuti all’espletamento degli obblighi antiriciclaggio. Siffatto incremento oggettivo, infatti, interessa gli agenti in affari che svolgono attività di intermediazione immobiliare, i quali saranno obbligati alle prescrizioni antiriciclaggio anche per le operazioni di locazione di immobili; questo però, limitatamente alla sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a euro 10.000. Mentre, i prestatori dei servizi di portafoglio digitale dediti all’utilizzo di valuta virtuale, saranno sempre, e per qualsiasi operazione, soggetti alle norme di contrasto al riciclaggio, a seguito della soppressione letterale contenuta nel testo del documento con il riferimento espresso alle valute virtuali o a quelle a corso forzoso.
Altra novità è rappresentata dalla possibilità di accesso alla sezione speciale del Registro Imprese, da parte del pubblico e dietro pagamento di diritti di segreteria (art. 18, Legge 580/1993), alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, salvo che riguardino minori di età o persone incapaci, oppure qualora l’accesso esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio. Per i trust, la normativa viene modificata estendendo le apposite misure di contrasto anche agli istituti e ai soggetti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica Italiana, di cui all’art. 21, comma 5, lettere a) e b). Naturalmente, restano ferme le diposizioni di libero accesso, disposte dal Dlgs n. 90/2017 (modifica del dlgs n.231/07), per i soggetti autorizzati (MEF, DIA, Autorità Giudiziaria, Amministrazione finanziaria, soggetti obbligati all’adeguata verifica, titolari di interesse pubblico). Tutto ciò, quando, nonostante le novità previste dalla V^ Direttiva, al momento non è stato ancora emanato, da parte del MEF di concerto con il MISE, l’apposito decreto che disciplina il Registro dei titolari effettivi.
Nella instaurazione di rapporti continuativi e prestazioni professionali, nonché per i rapporti con soggetti stabiliti o residenti in Paesi terzi ad alto rischio, lo schema di decreto contiene una serie di previsioni volte ad incrementare gli adempimenti già in fase di verifica della clientela; tuttavia, a tale aggravio fa da contraltare la considerevole agevolazione operativa legata alla deroga all’obbligo di adeguata verifica rafforzata nei confronti delle persone politicamente esposte che agiscono in veste di organi delle Pubbliche Amministrazioni. In tale casistica, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio concreto afferente il cliente.
L’attività di controllo, attraverso la modifica dell’art. 7 del decreto antiriciclaggio, si estende anche nei confronti delle imprese alle quali i soggetti obbligati hanno esternalizzato funzioni aziendali per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Ancora in ambito di vigilanza, al MEF e al CSF (Comitato di Sicurezza Finanziaria), al fine di esercitare la vigilanza sui gruppi societari, viene riconosciuta la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato relativamente agli obblighi antiriciclaggio ed effettuare ispezioni con richiesta di documenti che ritengono necessari. Tanto, con lo scopo di analizzare e prevenire quelle fattispecie di riciclaggio più complesse e dura da rintracciare, si pensi, tal riguardo, ai grandi gruppi bancari.
L’ambito sanzionatorio, inoltre, registra aggiornamenti concernenti i soggetti vigilati da Banca d’Italia, di cui all’art. 3, comma 5, lettera f) (attività di custodia e trasporto di danaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza di licenza ai sensi dell’art. 134 del TULPS, R.D. n. 773 del 1931), i quali, in caso di violazioni delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, saranno passibili di sanzioni per importi variabili tra 2.500,00 e 350.000,00 euro, irrogate direttamente da Banca d’Italia. Dette sanzioni, in caso di violazioni con carattere di gravità, ripetizione e sistematicità, possono essere aumentate fino al triplo del minimo edittale oppure fino al doppio dei profitti realizzati attraverso le violazioni accertate.
Nella bozza di Decreto, da ultimo, si ravvisa la continuazione di quella politica finalizzata alla cooperazione e allo scambio di informazioni tra autorità competenti (Amministrazione finanziaria e Organi di contrasto al riciclaggio), sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, che ha rappresentato il comune denominatore degli ultimi interventi europei in materia antiriciclaggio. Codeste misure e politiche, in deroga al segreto d’ufficio ma non anche a quello investigativo, garantirà lo scambio di informazioni che non potrà essere ostacolata neanche dal segreto professionale in merito a dati e informazioni legate all’assistenza e alla consulenza in materia fiscale e giuridica.
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