Home / Articoli del presidente / NOVITA’ ANTIRICICLAGGIO PER I COMPRO ORO IN CHIARO – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno e del dott. Giuseppe Quarticelli

NOVITA’ ANTIRICICLAGGIO PER I COMPRO ORO IN CHIARO – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno e del dott. Giuseppe Quarticelli

EUTEKNE.INFO

Il Dipartimento del Tesoro ha posto in consultazione fino al 23 dicembre 2016 lo schema di DLgs. recante disciplina organica del settore dei compro oro in attuazione dell’art. 15, comma 2, lettera l) della legge di delegazione europea 170/2016.

Il testo prevede numerose novità: dall’introduzione di un Registro nazionale degli operatori compro oro agli obblighi antiriciclaggio ex DLgs 231/2007, legati alla identificazione dei clienti, alla tracciabilità degli oggetti preziosi usati, fino alla segnalazione delle operazioni sospette basate su principi e indirizzi contenuti negli indicatori di anomalia adottati dalla UIF per il settore specifico, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del DLgs. 231/2007.

Lo schema di decreto riserva l’esercizio dell’attività di compro oro agli operatori iscritti nel Registro nazionale istituito presso l’OAM (Organismo degli agenti in attività finanziarie e dei mediatori creditizi), la cui iscrizione è subordinata al possesso della licenza rilasciata dalle Questure territorialmente competenti per l’esercizio del commercio degli oggetti preziosi ex art. 127 del RD 773/1931. L’iscrizione dovrà avvenire con canali telematici e solo in formato elettronico, nel rispetto delle modalità stabilite dallo stesso OAM con propria circolare. L’istanza dovrà contenere dati dell’impresa e dati anagrafici del rappresentante legale e preposti, nonché la sede operativa. A conclusione della verifica sulla completezza e sulle conformità della documentazione e dopo aver riscontrato il versamento del contributo, l’OAM dispone l’iscrizione dell’operatore nell’apposito registro, assegnando un codice identificativo univoco.

Nello svolgimento dell’attività specifica gli operatori compro oro saranno tenuti all’obbligo di identificazione della clientela, ovvero, prima dell’esecuzione dell’operazione di acquisto, il commerciante di preziosi usati o avariati deve identificare il cliente secondo le modalità di cui all’art. 18 comma 1 lettera a) del DLgs. 231/2007. Inoltre, le operazioni di importo uguale o superiore a 1.000 euro devono essere concluse necessariamente, e indipendentemente dal frazionamento, con strumenti di pagamento diversi dal contante che garantiscano la tracciabilità dell’operazione medesima nonché l’univoca riconducibilità al disponente.

Per una maggiore tracciabilità delle operazioni concluse, lo schema di decreto impone, da parte dell’operatore compro oro, l’utilizzo di un conto corrente dedicato da impiegare solo per le transazioni finanziarie riferite all’attività di impresa; ovvero, anche vari soggetti quali gioiellerie, rivenditori di preziosi usati e/od operatori professionali in oro che dovessero acquistare gioielleria usata da privati, oltre all’ordinario conto corrente detenuto, relativo all’attività principale, dovranno dotarsi di un conto corrente specifico.

Oltre a quanto stabilito, è da rimarcare l’obbligatorietà di alcune formalità esperite dagli operatori nell’acquisto di preziosi usati, riguardanti la compilazione delle schede di compravendita con i relativi supporti fotografici e il rilascio di una ricevuta di vendita. Infatti, dall’entrata in vigore della nuova disciplina, ogni singola operazione di acquisto di preziosi usati eseguita dall’operatore compro oro, dovrà essere attestata da una apposita scheda, numerata progressivamente, e completa di dati identificativi del cliente, descrizione e caratteristiche dei beni con supporto fotografico digitale, estremi del pagamento e quotazione del metallo prezioso e informazioni relative alla destinazione degli oggetti.

A conclusione dell’operazione, sempre l’art. 5 dello schema di decreto impone il rilascio di una ricevuta riepilogativa delle informazioni. Tutta la citata documentazione, infine, deve essere archiviata nel rispetto delle norme del Codice della Privacy e con sistemi che garantiscano la piena accessibilità da parte delle autorità competenti, l’integrità e la chiarezza della stessa.

Un’ulteriore previsione è riferita, per gli operatori di specie, a quanto già previsto dall’art. 10 comma 2 lettera e) del DLgs. 231/2007; infatti gli stessi saranno tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette (SOS) di cui al Titolo II, Capo III dello stesso DLgs., ma, questa volta, sulla base di specifici indicatori di anomalia di settore che la UIF adotterà.

Le inosservanze dei descritti obblighi saranno colpite aspramente, fino alla reclusione da sei mesi a quattro anni, oltre alle sanzioni amministrative. Si prevede:
– per l’esercizio abusivo dell’attività di compro oro senza iscrizione al Registro nazionale proprio, la reclusione citata e una multa da 2.000 a 10.000 euro;
– per le mancate comunicazioni all’OAM, sanzioni pecuniarie di 1.500 euro;
– per l’omessa identificazione del cliente, un’ammenda pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro;
– per l’omessa SOS, la sanzione pecuniaria che va da 5.000 a 50.000 euro.

Anche l’Albo degli operatori professionali in oro (art. 1, comma 3 L. 7/2000), sarà trasferito presso l’OAM da parte della Banca d’Italia; ciò dovrà avvenire entro 3 mesi dall’entrata in vigore del decreto e con criteri di trasferimento dettagliatamente predisposti. In questo modo, tutti i soggetti operanti nel comparto aurifero saranno, di fatto, gestiti dal medesimo organo OAM.

Novita Antiriciclaggio Per I Compro Oro In Chiaro (57.7 KiB)

IN EVIDENZA

fiscoetasse

FISCO E TASSE: “ANTIRICICLAGGIO: TAVOLO TECNICO AL MEF PER MIGLIORARE GLI IMPATTI APPLICATIVI; Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno”

Dalle Associazioni di categoria dei soggetti obbligati, proposte concrete per favorire la semplificazione della normativa ...

Lascia una risposta

Attendere prego...

Iscriviti alla newsletter

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre pubblicazioni? Inserisci il tuo indirizzo mail nel campo sottostante.