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NEWSLETTER N° 46/2020: “APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE DI MINERALI PROVENIENTI DA ZONE DI CONFLITTO”

Il 1° gennaio 2021, in tutta l’Unione Europea, entrerà in vigore la nuova normativa contenuta nel Regolamento UE 2017/821 sui minerali provenienti dalle c.d. “zone di conflitto”. Lo scopo di tale disciplina è contribuire a contrastare il finanziamento di conflitti armati, ovvero di violazione di diritti umani attraverso il commercio di quattro minerali quali stagno, tantalio, tungsteno e oro.

Le zone in questione sono quelle caratterizzate dalla presenza di conflitti armati, come guerre civili, o che presentano una governance precaria o inesistente e sistematiche violazioni dei diritti internazionali, compresi i diritti umani.

La catena di approvvigionamento di minerali e metalli cosiddetti 3TG (stagno, il tungsteno, il tantalio e l’oro), infatti, è articolata in diverse fasi (estrazione, raffinazione, trasporto ecc.) e talvolta, il ricavato dalla vendita dei medesimi, può finanziare gruppi armati o criminali.

Il Regolamento UE, quindi, mira a garantire che gli importatori europei di Oro, stagno, tantalio e tungsteno, soddisfino le norme internazionali sull’approvvigionamento responsabile stabilite dall’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).

La Commissione europea affiderà a un gruppo di esperti l’incarico di stilare un elenco dei Paesi ad alto rischio. Tale elenco, tuttavia, non sarà esaustivo e, pertanto, le imprese saranno tenute all’adozione delle dovute tutele e precauzioni imposte dal Regolamento UE n. 821/2017, in ogni operazione di importazione al fine di individuare soggetti riconducibili a zone con fattori di rischio non ricomprese esplicitamente nell’elenco in questione.

Il tutto è improntato sul “Dovere di diligenza” con cui si intende “agire con ragionevole attenzione e approfondire una questione prima di prendere una decisione”; quindi, le imprese devono adottare sistemi e procedure tali da consentire l’accertamento preventivo, l’individuazione, la gestione e la comunicare dei rischi nella propria catena di approvvigionamento.

A ciascun Stato membro dell’UE viene demandata l’attività di accertamento sul rispetto da parte degli importatori dell’Unione del Regolamento UE e, a tal proposito, in Italia con l’art. 21 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di Delegazione Europea 2018), è stato delegato al Governo di emanare con decreto legislativo la disciplina specifica.

A tal proposito, lo scorso 2 novembre 2020 è stato sottoposto a Parere parlamentare l’Atto di governo n. 207 contenente lo schema del decreto legislativo, il quale all’art. 4 impone agli importatori di fornire, su richiesta, le informazioni circa il regime adottato per l’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.

Il citato regime di Diligenza per la condotta di impresa responsabile, l’importatore di oro deve rifarsi alla Guida pubblicata dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).

Alla luce di quanto sopra rappresentato e nelle more dell’approvazione del testo definitivo attualmente in corso di esame alla Camera dei Deputati (Decreto Legislativo), sarà cura della scrivente Associazione, fornire maggiori dettagli e specifiche sull’argomento in questione.

NEWSLETTER N° 46-2020 (1.0 MiB)

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