Ai sensi dell’art. 1, comma 2 della Legge n° 7/2000: “chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l’estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l’obbligo di dichiarare l’operazione all’Ufficio italiano dei cambi (attualmente UIF), qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di lire (attualmente 12.500,00 €). All’obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla Banca d’Italia”.
Home / News / NEWSLETTER N° 35/2020: “DICHIARAZIONI IN ORO: QUALI SONO LE OPERAZIONI DA COMUNICARE ALL’UIF”
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