Secondo il principio generale stabilito dal D.lgs n° 231/07, gli Operatori Professionali in Oro di cui alla L. n° 7/2000 e gli altri soggetti obbligati alla medesima disciplina antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela proporzionate al rischio rilevato in sede di instaurazione del rapporto e/o esecuzione dell’operazione sulla base di specifici fattori.