Milano, 02 dicembre 2025
Le disposizioni contenute nell’articolo 6, co. 4, lett. c) del Decreto antiriciclaggio (D.lgs n° 231/07), attribuiscono alla Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia il potere di sospendere operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche su richiesta di Autorità qualificate, per un massimo di 5 giorni lavorativi.
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