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LA RIFORMA SI E’ ARENATA IN SENATO, GLI OPERATORI RESTANO IN STAND-BY – Leggi l’intervista del dott. Nunzio Ragno

Il Ddl 237 detta norma in materia di tracciabilità e antiriciclaggio per il commercio degli oggetti preziosi, ma è ancora al vaglio delle Commissioni legislative che non lo hanno ancora esitato. Disattesa dal Governo la IV Direttiva che obbliga l’Italia a contrastare riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

La legge n. 7 del 2000 che ha liberalizzato il commercio dell’oro in Italia ha favorito la nascita di nuove figure economiche di settore e all’avvento di differenti forme di commercio (compro oro, banco metalli, ed altre) sviluppate a fianco del classico commercio di oro fino da investimento o di materiale d’oro ad uso industriale. L’ingresso di nuovi soggetti ha modificato gli scenari economici e commerciali non previsti, contemplati e, di conseguenza, non disciplinati né dalla legge n. 7 del 2000, né tanto meno dal Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza (Regio Decreto n. 773 del 1931), il legislatore per evitare abusi e violazioni di vario genere proprio nelle fattispecie emerse è dovuto intervenire promuovendo una riforma organica dell’intero comparto. Il disegno legge n. 237 detta norme in materia di tracciabilità e antiriciclaggio per il commercio degli oggetti preziosi, ma è ancora al vaglio delle Commissioni legislative del Senato che non lo hanno ancora esitato.  “Noi da tempo ormai ne auspichiamo una più rapida accelerazione in virtù di una maggiore trasparenza delle operazioni e di tutela degli operatori più rispettosi delle norme” dice a Finanza & Sviluppo, Nunzio Ragno, dottore commercialista e presidente dell’Associazione nazionale tutela il comparto dell’oro (Antico). “Ci rendiamo conto che siamo al cospetto di una normativa complessa che interviene per altro in un settore delicato, ma il tempo non può essere una variabile indipendente dalle esigenze del mercato e dei suoi operatori che operano ogni giorno e hanno la necessità di avere una disciplina normativa che indichi esattamente chi fa cosa”.

In attesa che il legislatore approvi la normativa  i vari organi dell’apparato statale cercano di porre rimedi attraverso norme secondarie facendo riferimento a documenti di prassi emanati nonché all’attuazione di direttive comunitarie.

Un esempio su tutti è la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sulla corretta applicazione dell’imposta IVA, prima della quale sono state  numerose e rilevanti le verifiche, gli accertamenti e i contenziosi generati tra l’Amministrazione finanziaria  e i contribuenti. L’esatta disciplina fiscale come la riconosciuta assenza di un codice attività Ateco, che individui esattamente e correttamente i diversi operatori di settore, sono contenuti nella Metodologia di controllo a cui soggiacciono i funzionari dell’AdE nello svolgimento dell’attività di verifica sull’attività di commercio degli oggetti di gioielleria.

Sotto il profilo antiriciclaggio, oltre all’aspetto di carattere prettamente fiscale, un’altra importante novità arriva dalla Legge di delegazione Europea 2015 volta a recepire nel nostro ordinamento Direttive Europee, tra cui la IV Direttiva in materia di contrasto al riciclaggio. La Direttiva alla lettera l) dell’articolo 14, impone al Governo di prevedere ed introdurre nel settore del commercio dell’oro una disciplina organica e completa che contrasti i fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In materia di commercio di preziosi, invece, possiamo citare un Documento emesso a seguito di richiesta di consulenza dal Ministero degli Interni, che estende gli effetti dell’art. 128 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza (TULPS) sul fermo amministrativo di dieci giorni per gli oggetti di gioielleria, anche nei passaggi commerciali successivi a quelli del primo acquisto da privati; il riferimento è riconducibile a quei soggetti economici definiti banco metalli.

“Al momento ci troviamo di fronte ad uno scenario frammentato dal punto di vista normativo; ciò che avrebbe dovuto essere disciplinato da un’unica legge di settore, organica ed omogenea di tutte le figure viene disciplinato in diverse leggi e provvedimenti di prassi, avvolti per argomento, che fanno correre il rischio di non ottenere un coordinamento armonico nell’osservanza delle normative da parte degli operatori del settore” aggiunge Ragno.

Oltre a tutto ciò, va ricordato che a seguito dell’intensificazione dell’attività di contrasto e lotta all’evasione avviata con il Decreto legislativo n 223 del 2006 e proseguita con il Decreto legge c.d. Salva Italia n. 201 del 2011, l’attività di compravendita dell’oro fino da investimento e, di conseguenza, quella degli Operatori professionali in Oro, è stata considerata tra le operazioni finanziarie a tutti gli effetti economici e giuridici; a fronte di ciò gli operatori sono stati gravati da altri adempimenti amministrativi e fiscali come le comunicazioni da effettuarsi all’Archivio dei Rapporti Finanziari attraverso le quali vengono comunicate le operazioni di acquisto e vendita di oro da investimento.  Dal 2016 è intervenuta in materia la novità rappresentata dal cosiddetto Tracciato Unico; cioè l’invio delle comunicazioni all’Anagrafe tributaria di codici fiscali e di partite IVA riferite ai soggetti che pongono in essere tali transazioni finanziarie finalizzate ad acquisire da parte dell’Amministrazione finanziaria il dato sulla capacità contributiva dei contribuenti interessati.

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