Home / Articoli del presidente / IL SOLE 24 ORE: “DA COMUNICARE LE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO DESTINATO ALLA LAVORAZIONE” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

IL SOLE 24 ORE: “DA COMUNICARE LE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO DESTINATO ALLA LAVORAZIONE” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

Dopo la modifica normativa l’operazione deve passare all’Anagrafe tributaria.

Le cessioni di oro da investimento destinato a successiva lavorazione sono soggette all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria cosiddetta “rapporti finanziari”. Con la risposta 6/2025  l’agenzia delle Entrate chiarisce che l’operazione, dopo le ultime modifiche normative del settore, ricade nell’alveo dell’articolo 7, comma 6, del Dpr 605/1973.

L’intervento chiarificatore, innescato da Antico – Associazione nazionale tutela comparto oro – si è reso necessario in seguito alla modifica apportata dal Dlgs 211/2024 alla definizione di «oro da investimento» di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 7/2000, nel cui novero attualmente rientra anche l’oro (lingotti, placchette, monete) destinato a successiva lavorazione.

Le Entrate evidenziano che in relazione all’obbligo di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari da parte degli operatori professionali in oro, la ex direzione centrale Accertamento, con la nota dell’8 agosto 2013, aveva già chiarito che l’obbligo comunicativo è riferito alle sole operazioni aventi ad oggetto oro da investimento e non anche a quelle aventi alla base oro industriale.

Tuttavia, con la medesima nota, veniva precisato che «le cessioni di oro da investimento, effettuate nei confronti di imprese di produzione di oggetti preziosi, pur trattandosi di transazioni aventi a oggetto oro destinato non più a riserva di valore, ma a successiva lavorazione, rientrano nell’obbligo di comunicazione in ragione del fatto che si tratta di materia ricompresa nella categoria di cui alla lettera a) dell’articolo 1 della legge 7/2000 e, ai fini che qui interessano, per fornire opportune indicazioni circa l’effettiva destinazione dell’oro da investimento a diversi usi, ovvero usi industriali».

Con la risposta 6/2025, l’Agenzia sottolinea che le indicazioni avanti richiamate (nota dell’8 agosto 2013) continuano a essere ancora attuali, tanto più ora che la nuova definizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 7/2000, ricomprende espressamente tra l’oro da investimento, anche quello destinato a successiva lavorazione, ossia quello non più destinato a riserva di valore ma a uso industriale, per il quale, dunque, ricorre l’obbligo di comunicazione.

Se ne trae, quindi, che l’obbligo comunicativo risulta confermato oltre che per le compravendite di oro in lingotti, placchette e monete per esclusive finalità di investimento e/o riserva di valore, anche per le cessioni del medesimo oro da investimento destinato a lavorazione industriale.

È necessario rimarcare che l’ambito soggettivo dell’adempimento della comunicazione all’Anagrafe dei rapporti è circoscritto agli operatori previsti dall’articolo 1, comma 3 della legge 7/2000, che esercitano in via professionale il commercio di oro definito dalla medesima normativa (operatori professionali in oro).

Va da sé, che il comma 4, esclude dalla disciplina di cui al comma 3, gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione previsto dal Dlgs 22 maggio 1999, n. 251.

Articolo Il Sole 24 Ore Del 02-07-2025 (940.2 KiB)

IN EVIDENZA

immagine slider 2

COMMERCIO DI ORO E PREZIOSI USATI: “PECULIARITA’ E ASPETTI OPERATIVI” – APPROFONDIMENTO DEL DOTT. NUNZIO RAGNO AI MICROFONI DEL SOLE 24 ORE

19 Gennaio 2026 Fonte “Il Sole 24 Ore”: Conviene cogliere la possibilità di vendere oro ...

Lascia una risposta

Attendere prego...

Iscriviti alla newsletter

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre pubblicazioni? Inserisci il tuo indirizzo mail nel campo sottostante.