Alla Camera – Il testo unificato, approvato dalla Commissione, in aula la prossima settimana
La banca non può recedere dal contratto di conto corrente con saldi attivi e sottrarsi dall’apertura di nuovi rapporti, salvo che per motivi legati all’osservanza delle norme in materia antiriciclaggio e antiterrorismo. Lo prevede il Testo unificato delle proposte di legge C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai che ha ottenuto il 16 luglio l’approvazione in VI Commissione finanze della Camera, e che passerà il prossimo 21 luglio all’esame dell’Assemblea per l’avvio della discussione generale.
L’unanimità espressa dalla VI Commissione rappresenta, quindi, un primo passo verso il consolidamento del principio di inclusione finanziaria che nasce sia dall’esigenza di tutelare maggiormente
privati e imprese nei rapporti con gli istituti bancari, sia dalla necessità di garantire una maggiore stabilità e trasparenza nei rapporti di conto corrente limitando così le casistiche in cui i correntisti possono trovarsi improvvisamente privi di un servizio bancario fondamentale.
In sintesi, il Testo della proposta introduce l’articolo 1857-bis del codice civile secondo cui, fermo restando l’obbligo di osservare le disposizioni antiriciclaggio e antiterrorismo, la banca non può in alcun caso esimersi dalla stipula di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda; pertanto, la banca comunica l’eventuale diniego di stipula, derivante dall’osservanza delle citate disposizioni, motivandolo per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente. Altresì, la banca non può recedere dal contratto, se i saldi sono in attivo, sia esso a tempo determinato o indeterminato, se non per le medesime ragioni di rispetto della disciplina Aml/Ctf.
È evidente, dunque, che la proposta sia anche finalizzata ad arginare il fenomeno del derisking adottato dalle banche verso categorie professionali che, in ragione della loro percepita esposizione al rischio di riciclaggio, sono state protagoniste di un’ingiustificata esclusione finanziaria, così come più volte rimarcato in passato dall’Associazione nazionale tutela Comparto oro in sede di audizioni Parlamentari, con specifico riferimento alle criticità di accesso ai servizi bancari riscontrate dai soggetti operanti nella filiera aurifera.
Il testo passerà ora al vaglio dell’Assemblea che dovrà tener conto delle osservazioni formulate dalla Commissione XIV Politiche dell’Ue, con competenze in materia di armonizzazione delle norme nazionali con le disposizioni comunitarie; il tutto, valutando l’opportunità di richiedere il parere della Banca Centrale Europea circa i profili afferenti i conti correnti bancari riconducibili alle competenze della stessa Bce.
Articolo Sole 24 Ore 18-07-2025 (724.6 KiB)
Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
