Il regime Iva più favorevole richiede la dimostrazione della destinazione finale
La legittima applicabilità del reverse charge nelle cessioni di oggetti preziosi usati implica l’oggettivo accertamento degli elementi sostanziali e del ragionamento logico che giustificherebbero l’assimilazione dei medesimi beni finiti al materiale d’oro, contemplato all’articolo 17, comma 5 del Dpr n. 633/72. Sono queste le motivazioni sostenute dalla sezione tributaria della Corte di cassazione nell’ordinanza 13717/2023 con la quale è stato accolto il ricorso presentato dall’agenzia delle Entrate contro la sentenza 84/07/2023 della Corte di Giustizia di II grado dell’Abruzzo.
In particolare, all’origine della controversia, l’agenzia delle Entrate notificava tre avvisi di accertamento a una società attiva nel settore del commercio di oggetti preziosi usati contestando, in luogo di cessione dei medesimi, l’impropria applicazione del regime cosiddetto del reverse charge come previsto dall’articolo 17, comma 5 del Dpr 633/72, nonché la conseguente mancata osservanza del regime del margine, previsto questo dall’articolo 36 del decreto legge n°41 del 1995. Con l’esame di merito in secondo grado, dopo che la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo aveva confermato la correttezza dell’inquadramento delle operazioni intercorse tra la contribuente e la cessionaria tra quelle sottoposte al regime del margine («ma escluse le sanzioni, per l’oggettiva difficoltà interpretativa dell’area funzionale dei rispettivi regimi fiscali»), sono state accolte le ragioni della contribuente in riferimento al regime Iva assolto, riconoscendo la legittima applicazione del reverse charge.
Nel dettaglio, il giudice del rinvio, previa disamina del principio di neutralità dell’Iva, ha dichiarato che la contribuente esercitava l’attività di “compro oro” senza svolgere alcuna attività di commercializzazione di gioielli o beni d’occasione, dal momento che essa cedeva gli oggetti di oreficeria, precedentemente acquistati dai privati, unicamente a fonderie specializzate nella affiliazione e nel recupero del metallo prezioso. Il tutto, rammentando che per l’applicabilità del regime del cosiddetto reverse charge è sufficiente che si tratti di prodotti non immediatamente destinati al consumo e che gli stessi rispondano ai requisiti di purezza stabiliti dalla norma; condizioni, quindi, che consentirebbero di assimilare gli oggetti in questione al cosiddetto «materiale d’oro» per le cui cessioni risulta applicabile il regime di inversione contabile e non anche ai beni di occasione per i quali, invece, vige il regime del margine.
A fronte di tutto ciò, l’agenzia delle Entrate è ricorsa alla Corte di cassazione evidenziando, in prima istanza, la scorretta applicazione da parte del giudice di rinvio della disciplina normativa che identifica i principi enunciati (Cassazione 11927/2021) sui criteri distintivi per qualificare le operazioni di vendita di materiale d’oro sottoposte al regime di inversione contabile e, in subordine, l’omessa espressione dello stesso giudice sulla reale natura dei beni ceduti. Il tutto, inoltre, rimarcando che la società non aveva fornito alcun supporto probatorio teso a dimostrare che si limitava esclusivamente alla vendita di oggetti non idonei al consumo finale.
Articolo Il Sole 24 Ore 06-11-24 (715.1 KiB)
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