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FISCO E TASSE: “DICHIARAZIONI IN ORO, CHIARIMENTI DELLA UIF CON FAQ” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

Focus su profili normativi e tecnici legati alle operazioni in oro da dichiarare all’Unità di Informazione Finanziaria: chiarimenti su obblighi dichiarativi e sanzioni.

Il 4 Aprile u.s., l’Unità di Informazione Finanziaria – UIF ha pubblicato sul proprio portale le nuove FAQ in tema di “dichiarazioni in oro” ex art. 1, comma 2 della Legge n° 7/2000, chiarendo, così, le questioni applicative più ricorrenti legate ai richiamati adempimenti dichiarativi, a partire dai profili normativi con approfondimento su soggetti obbligati, operazioni da dichiarare e sanzioni, fino alle specifiche tecniche e operative relative alla compilazione e trasmissione delle medesime dichiarazioni.

L’articolo 1, comma 2 della Legge n° 7/2000, infatti, stabilisce l’obbligo di dichiarare alla UIF i trasferimenti di oro da e verso l’estero, il commercio di oro effettuato nel territorio nazionale, nonché ogni altra operazione in oro compiuta anche a titolo gratuito, il cui importo sia pari o superiore a € 12.500,00. Più precisamente, ricadono nell’obbligo di dichiarazione: gli atti di disposizione sull’oro come la compravendita, il prestito d’uso, il conferimento in garanzia, il trasferimento a titolo di donazione o successione mortis causa e qualsiasi altra operazione non finanziaria in oro; le operazioni finanziarie in oro, laddove queste comportino la consegna materiale dell’oro; i trasferimenti di oro al seguito da o verso l’estero.

Ciò detto, dal punto di vista soggettivo, le FAQ in esame chiariscono che l’obbligo di dichiarazione ricade in capo al soggetto che a qualsiasi titolo trasferisce l’oro, salvo che si tratti di:

  • soggetto non residente né avente sede legale in Italia: la dichiarazione spetta alla parte residente o con sede legale in Italia anche se cessionaria dell’oro e non cedente;
  • operazione in cui sia parte una Banca o un Operatore Professionale in Oro: l’obbligo dichiarativo ricade in capo alla Banca o all’Operatore Professionale in Oro anche se cessionari dell’oro e non cedenti;
  • operazione finanziaria (per l’oro consegnato o ricevuto): la dichiarazione è effettuata dalle Banche o dagli Intermediari finanziari, specificando il nominativo del cliente per conto del quale l’operazione è effettuata;
  • trasferimento di oro a seguito di successione ereditaria: la dichiarazione è effettuata dal soggetto o dai soggetti che succedono nella titolarità dell’oro;
  • operazioni in oro poste in essere per il tramite di società fiduciarie: se riferite a mandati fiduciari già in essere, devono essere dichiarate dalle fiduciarie con indicazione del nominativo del cliente fiduciante che ha conferito il mandato.

A tal uopo, occorre precisare che l’oro rilevante ai fini dichiarativi è da intendersi l’oro da investimento (lingotti, placchette e monete) e il materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale (granuli, polveri, pani, verghe e, più in generale, i semilavorati), così come definiti dall’art. 1, comma 1, lettere a) e b) della Legge n° 7/2000; resta, invece, escluso il c.d. “oro da gioielleria” ad uso ornamentale, l’oro per la componentistica elettronica e l’oro per scopi diagnostici, nel cui novero è ricompreso non solo l’oro in condizioni di nuovo o di usato da lavorare e/o riparare, ma anche quello in condizioni di rottame o rifiuto, da destinare a fusione per ricavare oro di tipo diverso da quello contemplato dall’art. 1, comma 1 della richiamata Legge n° 7/2000.

Ad ogni buon conto, con specifico riferimento alle operazioni aventi alla base gioielli o oro usato, ovvero rottami d’oro, l’Unità di Informazione Finanziaria ha evidenziato che, laddove i richiamati beni (gioielli, rottami o oro usato) siano destinati ad un processo di fusione al fine di ottenere oro da investimento o ad uso industriale, dovranno essere oggetto di dichiarazione. In tali casistiche, infatti, come già chiarito dalla UIF in occasione di precedenti interlocuzioni dirette avute con l’Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro – A.N.T.I.C.O., la dichiarazione sarà inviata dal cedente quando la richiamata destinazione dell’oro risulti da documentazione fiscale o di altro tipo inerente la cessione; l’obbligo dichiarativo, invece, spetterà al cessionario laddove questi sia il solo ad avere disponibilità della documentazione da cui sia possibile desumere natura e destinazione dell’oro.

Per ciò che attiene alle operazioni in oro di carattere transfrontaliero, inoltre, la UIF è intervenuta specificando che in caso di trasferimento di oro da/verso l’estero che non avvenga in forza di un contratto di compravendita o di altro titolo traslativo, l’obbligo dichiarativo spetta al soggetto che ha il possesso dell’oro o al soggetto per conto del quale il trasferimento viene effettuato. Il trasferimento al seguito verso l’estero finalizzato, invece, ad atti di disposizione sull’oro, è soggetto a dichiarazione preventiva a cura della parte residente in Italia; al contempo, la medesima operazione in oro alla quale il passaggio transfrontaliero è finalizzato va dichiarata alla UIF  entro la fine del mese successivo a quello di compimento dell’operazione.

Diversamente, la vendita di oro a controparte estera con consegna della merce in Italia, senza l’attraversamento della frontiera, è soggetta esclusivamente a “dichiarazione consuntiva” entro la fine del mese successivo alla data di compimento della stessa; questo, in quanto la “dichiarazione preventiva” deve essere effettuata alla UIF solo nei casi di attraversamento della frontiera in uscita dall’Italia con oro al seguito.

Oltre a quanto avanti rappresentato, nei casi di apertura di mandati fiduciari, chi conferisce l’oro in amministrazione fiduciaria è tenuto a effettuare una dichiarazione avente la società fiduciaria come controparte e selezionando “Altra operazione non finanziaria” come Tipologia di operazione. Nel campo Descrizione altra operazione non finanziaria è inserita una breve descrizione dell’operazione (a titolo esemplificativo, è possibile inserire la locuzione “Conferimento mandato fiduciario”).

L’obbligo dichiarativo, altresì, non ricorre se più operazioni dello stesso tipo compiute con la medesima controparte, ciascuna di importo inferiore alla soglia di legge, si configurano come singoli e separati contratti anche se stipulati in un unico giorno; al contrario, nell’ipotesi in cui esse siano parte di un unico negozio e complessivamente raggiungano e/o superino la soglia di € 12.500,00, saranno soggette all’obbligo dichiarativo. In tal caso, la valutazione è rimessa alla responsabilità dei soggetti obbligati che dispongono della documentazione relativa alle singole operazioni (contratti, fatture).

Quanto agli aspetti sanzionatori, infine, le FAQ della UIF hanno evidenziato che per le violazioni degli obblighi dichiarativi in esame è prevista una sanzione amministrativa che va da un minimo del 10 % ad un massimo del 40 % del valore negoziato; mentre, si considera tardiva la dichiarazione a consuntivo se effettuata oltre la fine del mese successivo alla data di compimento dell’operazione, nonché la dichiarazione preventiva se trasmessa alla UIF dopo il passaggio transfrontaliero.

Articolo Fisco E Tasse Del 20-04-2022 (290.9 KiB)

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