Con duplice pronuncia la Cassazione fissa i presupposti formali e funzionali relativi all’applicazione del Reverse Charge e del Regime del Margine
Nell’ambito di un ricorso tributario relativo ad un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate in tema di presunta irregolare applicazione dell’imposta IVA nella cessione a fusione di oggetti preziosi usati, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, riconosceva una situazione di obiettiva incertezza normativa ed esonerava la società accertata dalle sole sanzioni; tanto, sostenendo che le operazioni compiute dalla medesima, non rientravano nell’ambito applicativo della deroga alla soggettività passiva, introdotta dal comma 5, art. 17, del d.P.R. n. 633/72 (Reverse Charge), bensì in quello di cui all’art. 36 del D.L. n. 41 del 1995 (Regime del Margine).