Accolto in sede giudiziaria l’ennesimo ricorso contro il recesso unilaterale del rapporto di conto corrente disposto in spregio alle disposizioni antiriciclaggio di cui al D.lgs n° 231/07.
Nell’ambito di un procedimento d’urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ordinato, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia del recesso unilaterale dal rapporto di conto corrente esercitato da un primario Istituto bancario nei confronti di un operatore dedito alla compravendita di oggetti preziosi usati. Il tutto, condannando un sostanziale abuso delle facoltà riconosciute dalle condizioni generali di contratto “abuso del diritto” che ha creato così i presupposti per un irreparabile pregiudizio economico e patrimoniale per la parte ricorrente, la quale, in mancanza del conto corrente, sarebbe materialmente e legalmente impossibilitata ad esercitare la propria attività che, ai sensi del D.lgs n° 92/2017, necessita di un conto corrente dedicato alle operazioni di “Compro Oro”.