Home / Articoli del presidente / FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO: EMANATI DALLA UIF I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA PER LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

FISCAL FOCUS: “ANTIRICICLAGGIO: EMANATI DALLA UIF I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA PER LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE” – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

FISCAL FOCUS – Clicca qui

Pubblicato il Provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria, indirizzato ai soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio.

A partire dal 1° Gennaio 2024, gli intermediari bancari e finanziari, i professionisti, gli operatori non finanziari, i prestatori di servizi di gioco e gli altri soggetti di cui all’art. 3 del D.lgs n° 231/07, nonché gli Operatori Compro Oro di cui al D.lgs n° 92/2017, dovranno applicare i nuovi indicatori di anomalia per le segnalazioni di operazioni sospette, contenuti nel Provvedimento UIF del 12 maggio 2023.

Comportamento e prerogative qualificanti del cliente nell’instaurazione del rapporto, caratteristiche e configurazione dell’operatività, nonché attività connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi e distruzione di massa, rappresentano gli elementi generali alla base delle valutazioni per le segnalazioni di operazioni sospette in materia antiriciclaggio. Con riferimento a tali macro fattispecie qualificanti, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha emanato, nel citato Provvedimento, i nuovi indicatori di anomalia volti ad agevolare l’intera platea dei soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio, nell’individuazione e conseguente segnalazione delle operazioni sospette ai sensi dell’art. 35 (e succ.) del Decreto Legislativo n° 231/07.

Alla luce delle recenti valutazioni condotte dall’Unità di Informazione Finanziaria al fine di ottimizzare la qualità del patrimonio informativo impiegato nelle attività di repressione dei fenomeni criminali perpetrati nel sistema finanziario, nonché in linea con i principi delineati nel piano strategico 2023-2025 per raggiungere l’obiettivo di un maggior coinvolgimento delle categorie meno collaborative dal punto di vista antiriciclaggio, la medesima Unità della Banca d’Italia (in forza al potere attribuito dall’art. 6, comma 4, lettera e) del Decreto Legislativo n° 231/07), ha stilato l’elenco aggiornato delle connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere anomali e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il tutto, è contenuto nel Provvedimento UIF del 12 maggio u.s. che suddivide ben 34 indicatori di anomalia, ciascuno dei quali articolati in sub-indici recanti esemplificazioni dell’indicatore di riferimento, in base a 3criteri di natura soggettiva e oggettiva, e cioè: profili che attengono al comportamento o alle caratteristiche del soggetto al quale è riferita l’operatività (indicatori da 1 a 8 – Sezione A); caratteristiche e configurazione dell’operatività (indicatori da 9 a 32 – Sezione B); operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi e distruzione di massa (indicatori 33 e 34 – Sezione C).

Nell’elaborazione del Provvedimento sono stati valorizzati i risultati delle analisi finanziarie e ispettive della UIF, i proficui rapporti di collaborazione con gli Organi investigativi, con le Autorità di vigilanza di settore e con le principali associazioni e organismi rappresentativi delle categorie di soggetti obbligati, tenendo, altresì, conto dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo evidenziati anche a livello sovranazionale.

A livello operativo, quindi, è utile specificare che i destinatari del Provvedimento in esame, ossia i soggetti elencati all’art. 3, comma 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del D.lgs n° 231/07 e gli Operatori Compro Oro di cui all’art. 1, comma 1, lettera n) del D.lgs n° 92/2017 (Decreto antiriciclaggio per la compravendita di oggetti preziosi usati), dovranno selezionare gli indicatori rilevati definiti nelle sezioni avanti citate, alla luce della concreta attività svolta e, con riferimento a quelli presi in considerazione, verificare i sub-indici a essi applicabili. Tutto questo, dal 1 Gennaio 2024; data di vigenza del Provvedimento, a partire dalla quale non troveranno più applicazione gli indicatori di anomalia, precedentemente adottati, e gli schemi di comportamenti anomali richiamati dall’art. 7, comma 3 e 4 del medesimo documento UIF.

Non mancano, dunque, notevoli incombenze di natura selettiva in capo ai destinatari del Provvedimento che, ai fini della predetta individuazione degli indicatori rilevanti in base alla specifica attività esercitata, potranno avvalersi del supporto fornito, in tal senso, dagli Organismi di autoregolamentazione di riferimento e, ove mancanti, dalle Associazioni di categoria che potranno meglio individuare le effettive circostanze significative per specifici comparti di attività economiche.

Ad ogni buon conto e a titolo esemplificativo, si evidenzia che gli indicatori della sezione A e gli indicatori da 9 a 14 della sezione B, dovrebbero essere considerati rilevanti da tutti i destinatari, salvo ipotesi specifiche di non applicabilità da valutarsi caso per caso, così come, altri indicatori dovrebbero considerarsi rilevanti solo per specifiche categorie di soggetti. Tuttavia, occorre prestare particolare attenzione, anche a talune fattispecie di sospetto (indicatori di anomalia) che possono rilevare nell’ambito di plurimi comparti di attività svolte dai destinatari, anche indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Ciò detto, quindi, non si può fare a meno di osservare che, nonostante gli indicatori di anomalia rappresentino un valido strumento per l’orientamento dei soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio nella valutazione delle operazioni ai fini della conseguente segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria, l’elencazione delle suddette fattispecie e dei relativi sub-indici non può, categoricamente, considerarsi del tutto esaustiva né, tanto meno, vincolante.

Se da un lato, infatti, è possibile che ulteriori comportamenti, sebbene non previsti in forma esplicita dal Provvedimento de quo, assumano caratteristiche tali da generare in concreto profili di sospetto che devono far scattare la segnalazione, dall’altro, la mera ricorrenza di una o più anomalie elencate negli indicatori non è motivo di per sé sufficiente per qualificare l’esistenza di un ragionevole motivo di sospetto. Per tali ragioni, dunque, è sempre richiesta un’ampia analisi degli elementi a disposizione dei soggetti antiriciclaggio che fondarsi su una valutazione compiuta e ponderata di tutte le evidenze informative acquisiti nell’ambito dello svolgimento degli obblighi di specie.

Articolo Fiscal Focus Del 16-05-2023 (94.5 KiB)

IN EVIDENZA

logo oro pc

16 SETTEMBRE 2024, WEBINAR A.N.T.I.C.O.: “LE MODIFICHE ALLA LEGGE N° 7/2000 SUL COMMERCIO DI ORO” – Nuove disposizioni per produttori e commercianti di oro da investimento, materiale d’oro e semilavorati auriferi

WEBINAR DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO LE MODIFICHE ALLA LEGGE 7/2000 SUL COMMERCIO DI ORO Nuove ...

Lascia una risposta

Attendere prego...

Iscriviti alla newsletter

Vuoi rimanere aggiornato sulle nostre pubblicazioni? Inserisci il tuo indirizzo mail nel campo sottostante.