Al seminario UIF, Istituzioni e Associazioni di categoria a confronto sulle criticità applicative degli obblighi antiriciclaggio nel comparto aurifero.
L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha tenuto, lo scorso 21 novembre, un evento dedicato al tema della collaborazione attiva degli Operatori in Oro assoggettati alle discipline antiriciclaggio vigenti (contenute nei d.lgs n° 231/07 e n° 92/2017); il tutto, dando spazio ad una tavola rotonda formata da Istituzioni, Associazioni e aziende di settore da cui è emersa la reale esigenza di fornire, ai citati Operatori in Oro, gli adeguati strumenti che possano ottimizzare gli sforzi in materia di collaborazione attiva antiriciclaggio, a partire dall’Organo di autoregolamentazione, fino ai programmi formativi dedicati e agli specifici indicatori di anomalia.
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Più precisamente, il seminario organizzato dalla UIF – al quale hanno partecipato in qualità di relatori i Rappresentanti istituzionali della Guardia di Finanza, del Ministero Economia e Finanze, della Banca d’Italia e dell’Organismo Agenti e Mediatori – ha consentito di approfondire, in via preliminare, temi legati alle segnalazioni di operazioni sospette nel settore dell’oro e degli oggetti preziosi attraverso la rappresentazione di alcuni casi pratici rivenienti da attività ispettive, nonché l’esposizione dei principali rischi di riciclaggio riscontrati nel settore anche alla luce delle imminenti novità normative che segneranno un sostanziale punto di svolta per le aziende del comparto aurifero.
I riferimenti specifici sono, da un lato, alla riforma del sistema antiriciclaggio destinata a trovare applicazione nel prossimo triennio con l’avvio dell’AMLA (Autorità Europea Antiriciclaggio), il recepimento della VI^ Direttiva UE e l’adozione del “Regolamento Unico AML” e, dall’altro, alle modifiche alla Legge n° 7/2000 in materia di commercio di oro, di prossima approvazione. Sul primo aspetto, infatti, occorre sottolineare che il menzionato Regolamento (2024/1624) comporterà l’estensione delle misure di adeguata verifica antiriciclaggio e segnalazione a tutti i commercianti di metalli preziosi (oro, argento, platino, palladio, iridio, rodio, rutenio, osmio), pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi), nonché beni di elevato valore compresi gli articoli di gioielleria o di oreficeria di valore superiore a 10 mila euro.
In tema di modifiche alla Legge “oro” n° 7/2000, invece, si è fatta menzione agli aggiornamenti alla definizione di oro da investimento e materiale d’oro, alla riformulazione degli obblighi dichiarativi delle operazioni in oro con la nuova soglia rilevante pari o superiore a € 10.000, nonché al passaggio dell’elenco degli Operatori Professionali in Oro, dalla Banca d’Italia all’Organismo Agenti e Mediatori già tenutario del Registro degli Operatori Compro Oro di cui al D.lgs n° 92/2017.
Di primaria importanza, inoltre, sono stati gli ulteriori approfondimenti sulle contingenti criticità applicative degli obblighi antiriciclaggio e in tema di segnalazione di operazioni sospette impattanti in capo agli Operatori in Oro, che sono state portate all’attenzione delle Istituzioni da parte delle Associazioni di categoria intervenute in una specifica tavola rotonda. Rispetto a tali questioni, infatti, si è riscontrata preliminarmente la concreta esigenza di istituire un Organo di autoregolamentazione di settore che funga da raccordo tra Operatori in Oro e Autorità poste a presidio attraverso l’elaborazione di regolamentazione secondaria e lo svolgimento di attività formative in materia antiriciclaggio con l’obietto di ottimizzare la collaborazione attiva invocata dalle norme specifiche.
Al contempo, non è passata in secondo piano la necessità di potenziare gli strumenti di ausilio ai fini dell’individuazione delle fattispecie di sospetto nell’ambito delle segnalazioni alla UIF. Tanto, mediante l’auspicata e opportuna definizione di indicatori di anomalia settoriali calibrati sulle tipiche attività svolte dagli Operatori in oro obbligati all’antiriciclaggio; indicatori, questi che agevolerebbero, da un lato, il superamento delle oggettive criticità legate alla selezione delle casistiche contemplate nel nuovo Provvedimento UIF vigente dal 1 gennaio 2024 e, dall’altro, di contenere potenziali infrazioni, anche con risvolti sanzionatori, dell’obbligo segnalativo che sconta l’applicazione di principi di discrezionalità.
Quanto avanti invocato, quindi, consentirebbe ai soggetti coinvolti di potenziare la propria attività di compliance antiriciclaggio con un diretto beneficio in termini, sia di applicazione delle norme in materia, sia di maggiore qualità della collaborazione attiva che trova la sua reale espressione principalmente nelle segnalazioni di operazioni sospette.
Articolo Fiscal Focus Del 26-11-2024 (79.4 KiB)
Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
