Premessa – Sarebbe bene ricordare che l’attività del “Compro Oro” è un’attività commerciale di ultima generazione che riguarda la compravendita di oggetti preziosi usati e/o avariati, che per analogia a quella di oggetti preziosi esercitata dai gioiellieri, è stata assoggettata (non esiste al momento una puntuale normativa di riferimento) alle disposizioni normative contenute dal Tulps agli artt. 127 e 128.
Essa è intesa come l’acquisizione di oggetti preziosi usati e/o avariati che vengono acquistati da persone fisiche soggetti privati e poi rivenduti. Infatti, le disposizioni del Testo Unico di Pubblica Sicurezza non riportano in alcun modo, nei loro contenuti letterali e descrittivi, le parole “usato e/o usati” riferiti ai medesimi beni preziosi oggetto di compravendita.
Tant’è che nella Pdl 4281 depositata presso la Camera dei Deputati all’art. 2, comma 3, viene prevista l’introduzione di tale condizione fisico-materiale degli oggetti preziosi trattati con l’ulteriore integrazione di prescrizioni particolari riferite all’esercizio di questo tipo di attività commerciale.
Da ciò deriva, pertanto, che l’esercente “Compro Oro” debba ottemperare, fino alla formazione di una normativa ad hoc, ai dettami normativi e prescrizionali già contenuti nel Tulps per il commercio di preziosi.
Adempimenti – Sotto l’aspetto pratico-operativo gli obblighi più significativi si potrebbero così riassumere: istituzione del registro dei preziosi (art. 128 Tulps); identificazione e registrazione delle generalità del cedente; protocollazione e trascrizione di tutti gli elementi identificativi della transazione commerciale (peso, natura, qualità, prezzo, descrizione, ecc. degli oggetti preziosi); custodia dei beni acquistati per un periodo di fermo amministrativo non inferiore a 10 giorni, ecc. Al momento, quindi, non sarebbe obbligatorio redigere una scrittura privata che rappresenti gli estremi della compravendita (atto di vendita), rilasciare una ricevuta di acquisto al soggetto cedente, fotocopiare il documento di identità, fotografare l’oggetto acquistato, ecc. ecc.
Insomma, l’attività d’impresa sarebbe esercitata correttamente anche in assenza di tali adempimenti, che se pur importanti e talvolta indispensabili, non sono stati debitamente previsti in precedenza da alcuna normativa di riferimento di settore.
Attuale clima incerto – Di recente, però, la mancata previsione, di tali prescrizioni comportamentali operative, ha generato molteplici problemi intorno all’attività espletata dai “Compro Oro” che hanno finito col ripercuotersi sulla legittimità o meno della stessa attività esercitata da ognuno di loro, confondendoli, a volte, con soggetti ai limiti della legge, nonché causa dell’incremento di fenomeni criminosi quali riciclaggio, ricettazione, usura, ecc.; naturalmente, non si può non riconoscere che, in questo clima di grande confusione, sguazzino soggetti artatamente costituitisi per qualche scopo ben preciso e poco chiaro, che sfocia in una più vasta generalizzazione del fenomeno e del settore stesso, nuocendo così ai tanti soggetti che svolgono tale attività onestamente e nel rispetto delle indicazioni normative suggerite finora.
Proposte di legge – È a tal proposito che, già da tempo, giacciono in Parlamento (esame di varie commissioni parlamentari) due Proposte di legge abbinate (n. 4281 Mattesini, n. 5516 Baccini) sulla regolamentazione dell’attività dei “Compro Oro”, che contengono novità operative per questo tipo di attività economica emergente di commercio all’ingrosso di oggetti preziosi usati e/o avariati; si va dal supporto fotografico degli oggetti acquistati, alla ricevuta di vendita, alla fotocopia del documento di riconoscimento, ecc. (rif. art. 2, comma 1, Pdl 4281). Tali misure implementative, attualmente non obbligatorie per legge, sia per i diversi iter parlamentari a cui sono ancora soggette, che per la situazione generale di stallo della politica nazionale, vengono, di fatto però, prescritte come comportamenti operativi obbligatori da una serie abbondante di Questure italiane, che nelle loro varie operazioni di integrazioni prescrittive, aggiungono alle primarie licenze rilasciate dalle stesse per l’esercizio del commercio dei preziosi, nuovi comportamenti ben precisi e circostanziati in forza dell’art. 9 del Tulps, regio decreto n. 773 del 1931.
Uffici Pubblica Sicurezza – Gli uffici di pubblica sicurezza, attraverso volontà decisionali e allargati poteri discrezionali dei loro Questori e Dirigenti, attesa la situazione generale sui negozi Compro Oro che ha fatto registrare alcuni fenomeni criminosi un po’ in tutta Italia, hanno voluto dare una stretta al sistema operativo di queste attività che, per la loro oggettiva incertezza, appunto, sta producendo molti problemi sia agli operatori stessi che alla gente comune che si rivolge a loro.
Infatti, sta accadendo che svariate questure, giorno dopo giorno, e da diverse dislocazioni territoriali su base nazionale, rilasciano nuove prescrizioni operative ai soggetti esercenti, richiamandoli all’osservanza di particolari comportamenti operativi e materiali che in precedenza non erano certo obbligatori. Testimonianza di questo sono le molteplici “licenze integrative” che sono rilasciate, di recente, agli operatori del settore che contengono l’estensione delle prescrizioni primarie e/o l’introduzione di alcune completamente nuove.
Disciplinare della A.N.T.I.C.O. – Indubbiamente, queste iniziative assunte dalle forze dell’ordine migliorano le corrette operazioni commerciali attuate e generano una maggiore trasparenza intorno alle stesse, individuando punti di criticità che limitano l’insorgere di controversie, una cattiva operatività e attacchi di scarsa chiarezza sulle operazioni transattive.
Del resto, suggerimenti in tale direzione, e ancor più puntuali, sono stati rivolti alla categoria, già in tempi non sospetti, dall’ANTICO (Associazione Nazionale “Tutela I Compro Oro”), che con la stesura di un “disciplinare tecnico operativo” ha propagato, in modo particolare ai suoi iscritti, e in generale a tutti gli operatori di settore, precise indicazioni sull’appropriato espletamento delle proprie funzioni.
Interventi disomogenei – Riconosciuta, dunque, la validità dell’azione svolta dalle varie questure, resta aperta una ulteriore questione legata alla frammentarietà e disomogeneità degli interventi messi in atto fino ad oggi.
È ben vero che a diverse aree nazionali di appartenenza possano corrispondere misure di sicurezza diverse secondo il livello di criminalità, il senso civico delle persone, gli usi e consuetudini dei luoghi; ma è altrettanto vero che non si può agire con il metodo dei due pesi e due misure, nel creare delle regole operative certe, specialmente, in un particolare settore commerciale come questo che mette in primo piano l’aspetto economico.
Auspici – E’ auspicabile, pertanto, al fine di evitare ulteriori situazioni di confusione che si ripercuotono direttamente sugli operatori e sull’intero sistema operativo, un tavolo di concertazione fra gli Enti ed Organi preposti al riordino delle prescrizioni e al controllo sulle stesse, finalizzato ad armonizzare gli interventi in previsione di un’ottimizzazione più omogenea del sistema.
Solo nell’ottica dell’unitarietà e corrispondenza è possibile dare risposte chiare e puntuali relativamente agli elementi di criticità che oggettivamente riguardano il settore e che danno spazio a interpretazioni e violazioni che potrebbero essere ovviate.
Un’azione sinergica, dunque, unitamente alla linearità di obiettivi, potrebbe essere la risposta più efficace in attesa che una normativa nazionale, chiara, unitaria, soddisfacente ed esaustiva di tutti gli aspetti evidenziati, metta fine al clima di grande disomogeneità ed incertezza che avvolge il settore nella sua complessità ed impone agli addetti ai lavori diverse modalità operative.
Autore: dott. Nunzio Ragno
Presidente Associazione Nazionale “Tutela I Compro Oro”
dottore commercialista – revisore legale dei conti