Profonde novità stanno per investire il comparto nazionale dei Compro Oro. Obbligo di iscrizione al Registro tenuto dall’Organismo degli Agenti in attività finanziarie e dei Mediatori creditizi, obbligo di identificazione della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette, apertura di un conto corrente dedicato, limite dell’uso del contate a 1.000 euro e compilazione di schede di compravendita. Tutte queste tematiche sono state affrontate nel corso di due convegni che si sono svolti nei giorni scorsi a Roma e Milano. Nel corso dei due eventi si è discusso del decreto di prossima emanazione che andrà a disciplinare il commercio di oggetti preziosi usati e che trae origine dalla legge di delegazione europea n. 170 /2016.
Agli incontri hanno relazionato il dott. Nunzio Ragno, Presidente dell’ A.N.T.I.C.O. (Associazione Nazionale Tutela Il Comparto dell’Oro), esperto tributario e antiriciclaggio, il prof. Emanuele Fisicaro, Presidente del Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Anticorruzione e docente di diritto penale, il dott. Giuseppe Quarticelli, Consigliere dell’A.N.T.I.C.O., esperto fiscale del settore aurifero e il dott. Luigi Evolvi, di Studio informatica, società che fornisce supporto tecnico ed informatico agli operatori in oro.
Lo schema del decreto legislativo prevede l’istituzione del Registro Nazionale che sarà tenuto dall’OAM, nel quale dovranno iscriversi gli esercenti il commercio degli oggetti in oro e dei preziosi usati, sia che l’attività sia esercitata in modo esclusivo che in modo secondario rispetto all’attività prevalente. L’iscrizione dovrà essere richiesta direttamente all’Organismo da parte di chi intende avviare ovvero continuare l’attività di Compro Oro, entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo testo di legge. Lo schema del decreto riserva l’esercizio dell’attività agli operatori iscritti nell’apposito registro, la cui iscrizione è subordinata al possesso della licenza rilasciata dalla Questura territorialmente competente. A conclusione della verifica sulla completezza e conformità documentale e dopo aver verificato il versamento del necessario contributo, l’OAM procederà con l’iscrizione dell’operatore nell’apposito Registro. Dopo l’approvazione del decreto, l’Organismo dovrà specificare le modalità operative di iscrizione telematica e l’ammontare del contributo a carico dei soggetti obbligati. Infine, anche l’Albo degli Operatori Professionali in oro dovrà essere trasferito da Banca d’Italia presso l’Organismo entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto e con criteri di trasferimento che saranno dettagliatamente predisposti.
Gli Operatori Compro Oro avranno, altresì, precisi obblighi in materia di identificazione della clientela e di segnalazione di operazioni sospette. Viene, inoltre, limitato l’uso del contante a 1.000 euro, viene istituito l’obbligo di utilizzo di un conto corrente dedicato in caso di acquisto di gioielleria da soggetti privati e l’obbligo di compilazione di apposite schede di compravendita che dovranno contenere i dati del cliente, il prezzo e le modalità di pagamento, la descrizione della natura del prezioso usato e una sua fotografi, il nome del destinatario a cui l’oggetto viene ceduto.
Tutta la documentazione prodotta dagli operatori dovrà essere archiviata nel pieno rispetto delle norme sulla Privacy e con sistemi che garantiscano la piena accessibilità da parte delle Autorità competenti.
Le inosservanze dei descritti obblighi saranno colpite aspramente, fino alla reclusione da sei mesi a quattro anni, oltre alle sanzioni amministrative.
Si prevede: per l’esercizio abusivo dell’attività di compro oro senza iscrizione al Registro nazionale proprio, la reclusione citata e una multa da 2.000 a 10.000 euro; per le mancate comunicazioni all’OAM, sanzioni pecuniarie di 1.500 euro; per l’omessa identificazione del cliente, un’ammenda pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro; per l’omessa SOS, una sanzione pecuniaria che va da 5.000 a 50.000 euro.
Compro Oro I Nuovi Adempimenti Oam E Gli Obblighi Antiriciclaggio (30.4 KiB)