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COMPRO ORO E OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

Fiscal Focus

Nuovi adempimenti tra “scelte” e “necessità”

Premessa – A una situazione già troppo confusa e controversa sull’esercizio dell’attività di “Compro Oro” e sui suoi puntuali adempimenti a qualsiasi titolo (amministrativi, fiscali, giuridici, ecc.) previsti e/o prevedibili, si va ad aggiungere l’ulteriore collocazione di questo tipo di soggetti economici a un comparto tipico e riservato ai cosiddetti Operatori Professionali in oro di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 7/2000 sul commercio dell’oro.)


Figura giuridicamente riconosciuta per commercializzare “oro da Investimento” e/o “materiale d’oro” (rif. lettere a) e b), art, 1, comma 1 della stessa legge) sin da quando è stata attuata la direttiva europea 98/80/CE del 12 ottobre 1998 liberata dall’entrata in vigore della medesima Legge n. 7 del 17 gennaio 2000. Tale recepimento ha consentito di disciplinare il commercio dell’oro anche in capo a soggetti giuridico-economici diversi dai tipici Istituti Bancari deputati a questo tipo di operazioni commerciali e/o finanziarie, limitandone l’esercizio dell’attività solo ed esclusivamente a società costituite con particolari forme giuridiche (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., ecc.) e con un capitale sociale minimo (Euro 120.000,00) interamente versato, nonché assoggettate a particolari requisiti di onorabilità previsti dal T.U.B.

Auto identificazione e conseguente incertezza operativa – La grande confusione generatasi nell’intero indotto del settore aurifero tra tipo di attività esercitata da ogni singolo operatore e quella a egli stesso imputabile, ha fatto sì che diversi soggetti economici (ditte individuali, società, ecc.) cadessero nell’errore auto-identificativo, perdendo di vista il loro reale ruolo di “operatore” del comparto aurifero (tipico commerciante di preziosi, orafo, produttore di metalli preziosi, operatore professionale in oro, ecc.), alimentando così una ancor più articolata situazione di incertezza operativa; si pensi, subito alla mancata, dovuta e debita differenziazione tra il commercio degli oggetti preziosi (rif. TULPS, regio decreto n. 773 del 1931) e il commercio dell’oro (rif. Legge n. 7/2000). Infatti, accade molto spesso e, non solo a principianti della materia, ma anche a operatori avvezzi a tale settore, che le due posizioni vengano confuse e scambiate per quelle che effettivamente sono le specifiche peculiarità di ogni singola attività svolta; caso tipico e ricorrente è quello di un commerciante all’ingrosso di oggetti preziosi usati e/o avariati (Compro Oro – acquisto da privati e successiva rivendita a fonderie) che assume le connotazioni giuridico-economiche di un operatore professionale in oro (iscrizione ex UIC – Banca d’Italia) e così viceversa, che chi si doti di tale ultima qualifica, a volte, eserciti una attività (es. Compro Oro) per la quale non sia prevista tale specifica iscrizione.

La trasformazione in Operatore Professionale: scelta o necessità? – Diversi soggetti confusi dalla scarsa chiarezza normativa, indotti dall’esigenza di assecondare confusioni altrui, (interpretazione normativa di organi di Stato, di organismi sociali, di associazioni di categoria, ecc.), e assediati da campagne di verifiche fiscali, in materia di evasione IVA, (rif. azione a progetto conosciuta con il nome di “Gold Scrap”) sono stati portati ad assumere per scelta, anche non essendone obbligati, la veste di operatore professionale in oro. Infatti, molto spesso, si osserva, che l’iscrizione a tale Albo avviene da parte di imprese che poco hanno a che fare con soggetti e attività disciplinata con tale Legge, tant’è che nel 2011 la Banca d’Italia diramò un Avviso agli iscritti con cui vietò l’utilizzo improprio dell’iscrizione all’Albo da parte di chi commercializza oggetti di oreficeria, anche se rivende a Fonderie: “Non essendo l’operatività di “compro oro” sottoposta ad iscrizione in elenchi o a provvedimenti autorizzativi di competenza di questo Istituto, l’accostamento del numero di iscrizione come Operatore professionale in oro o di riferimenti ad autorizzazioni della Banca d’Italia all’indicazione dell’esercizio dell’attività stessa può ingenerare nel pubblico l’errata convinzione che vi sia una legittimazione accordata da questo Istituto anche per tale operatività”.

Per tale motivo, nel giro di qualche anno si è passati dai circa 140 (31/12/2008) Operatori Professionali in oro ai circa 516 attuali, registrando un incremento superiore al 250% negli ultimi quattro anni, dei quali solo una parte minoritaria risulta esercitare effettivamente l’attività tipica degli operatori professionali (commercializzazione di Oro da Investimento e Materiale d’oro ad Uso Industriale, lavorazione, fusione, trasformazione, ricondizionamento e affinazione di metalli preziosi).

Adempimenti degli Operatori Professionali: le prescrizioni per il settore – Ne discende, quindi, che per quei soggetti che assumono la qualifica di operatore professionale in oro, vuoi per propria scelta di appartenenza e/o vuoi per obbligo normativo previsto, scattano nuovi adempimenti amministrativo-fiscali contemplati da varie disposizioni normative in materia che estendono agli stessi operatori professionali in oro gli obblighi previsti per gli Intermediari Finanziari;

a) comunicazioni dei rapporti finanziari, introdotte con il D.L. n. 223 del 2006 ed estesi agli O.P. con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 50136 del 20/06/2012; b) questionari per le indagini finanziarie introdotte con Legge n. 311 del 2004 ed estese agli O.P. con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 175033 del 06/12/2011. I relativi adempimenti si concretizzano in: a) Comunicazione all’Anagrafe Tributaria da parte degli Operatori Finanziari delle movimentazioni relative ai rapporti di cui all’art. 7, comma 6, del D.P.R. 605/73, obbligati alla trasmissione periodica di ogni informazione relativa ai predetti rapporti (necessaria per i controlli fiscali) da essi intrattenuti (adempimento introdotto dal D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 e integrato dal Decreto Legge 201/2011, art. 11, comma 2 – c.d. Salva Italia). I dati dovranno essere comunicati annualmente entro il 20 aprile di ogni anno così come stabilito dall’ultimo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25/03/2013 n. 37561 e dovranno, inoltre, salvaguardare la protezione delle informazioni trasmesse ai fini della legge sulla privacy;

b) Questionario per le Indagini Finanziarie. Entro 30 giorni dall’iscrizione negli elenchi e albi, l’operatore finanziario è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo di Posta elettronica certificata, – PEC (Legge n. 311 del 2004 – Finanziaria 2005) secondo le modalità di cui al Provvedimento della stessa agenzia del 12/11/2007, per consentire le attività delle indagini finanziarie ex art. 32 del D.P.R. 600/73 e art. 51 del D.P.R. 633/72.

Tutto ciò si va ad aggiungere agli obblighi già contemplati e riservati agli O.P. ai fini dell’antiriciclaggio e dell’antiterrorismo contenuti dai rispettivi D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. n. 109 del 2007. L’iscrizione a Banca d’Italia (ex UIC) comporta, infatti, l’obbligo di cui all’art. 1 della Legge 17 gennaio 2000 n. 7 (rif. art.10, D.Lgs. n. 231/2007): trasmissione delle “Dichiarazioni delle Operazioni in Oro” per le transazioni in oro da investimento e di materiale d’oro a uso prevalentemente industriale di valore superiore a € 12.500,00 per il contrasto alle attività illecite di Riciclaggio e di Finanziamento al Terrorismo.

Conclusione: l’incertezza rischia di soffocare il settore – Va da sé che a una situazione già confusa in partenza circa l’esercizio dell’attività del commercio di preziosi usati, si aggiunge un ulteriore elemento di incertezza di inquadramento giuridico-amministrativo che corre il rischio, non solo di penalizzare l’operatore dal punto di vista dell’esposizione, anche a titolo personale, ad eventuali “addebiti” di vario genere, ma finisce col diventare un enorme fardello di “incombenze” che rischiano di compromettere una categoria già compromessa da una vacatio legis ormai insostenibile.

Dott. Nunzio RagnoAutore: dott. Nunzio Ragno
Presidente Associazione Nazionale “Tutela I Compro Oro”
dottore commercialista – revisore legale dei conti

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