Milano, 25 Novembre 2022
E’ disponibile sul portale dell’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi (OAM) la Circolare n° 43/22 (Clicca qui), relativa al versamento dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2023, da parte degli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione nel Registro degli Operatori Compro Oro tenuto dal medesimo Organismo.
Nel dettaglio, la suddetta Circolare OAM n° 43/22 definisce l’ammontare dei contributi dovuti per l’anno 2023, individua i soggetti obbligati al relativo versamento, le modalità e la data entro cui provvedervi. Di seguito si riporta il contenuto integrale della Circolare:
Art. 1
1. Nell’allegata Tabella “A” sono indicati, suddivisi per categoria, il contributo fisso e variabile dovuto per l’anno 2023 da parte degli iscritti e dei richiedenti l’iscrizione nel Registro degli Operatori Compro Oro (di seguito, anche, “Registro”).
2. I contributi devono essere corrisposti in considerazione della natura giuridica, dell’esclusività o meno dell’attività svolta e della complessità organizzativa dell’Operatore Compro Oro iscritto o richiedente l’iscrizione.
3. Sono tenuti al versamento dei contributi, sia fisso che variabile, coloro che:
– presentino istanza di iscrizione nel Registro a far data dal 1° gennaio 2023;
– risultano iscritti nel Registro alla data del 31 dicembre 2022, salvo che:
a) siano stati iscritti nel Registro dopo il 1° novembre 2022, effettuando i relativi versamenti;
oppure
b) presentino istanza di cancellazione dal Registro entro il 28 febbraio 2023.
4. I richiedenti l’iscrizione nel Registro, a far data dal 1° gennaio 2023, devono versare i contributi, sia fisso che variabile di cui al comma precedente, al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione.
5. Gli iscritti nel Registro alla data del 31 dicembre 2022 devono versare i contributi, sia fisso che variabile di cui al comma precedente, entro e non oltre il 31 marzo 2023.
6. Il contributo variabile per l’anno 2023 non è dovuto da parte degli iscritti nel Registro alla data del 31 dicembre 2022:
a) per le sedi operative comunicate all’Organismo dopo il 1° novembre 2022, ove sia già stato versato il relativo contributo;
b) per le sedi operative per le quali sia stata comunicata all’Organismo la chiusura entro il 28 febbraio 2023.
Art. 2
1. Ai fini del pagamento del contributo variabile, per “sede operativa” si intende qualsiasi sede/punto vendita/negozio in cui viene svolta l’attività di compro oro. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, gli Operatori Compro Oro che operano con un unico punto vendita/negozio/sede devono corrispondere n. 1 quota di contributo fisso e n. 1 quota di contributo variabile.
2. Fermo quanto indicato all’art.1, l’Operatore Compro Oro iscritto che apra o trasferisca una o più nuove sedi operative è tenuto a comunicare all’Organismo, tramite i servizi disponibili nella propria area privata sul portale web dell’OAM (www.organismo-am.it), l’avvenuta variazione e a versare contestualmente il contributo variabile di cui alla Tabella “A” – pari a € 90,00 – per ciascuna sede operativa così modificata o aggiunta.
3. È esente dal versamento di cui al comma precedente l’Operatore Compro Oro il quale, avendo una sola sede operativa, si limiti a trasferire quella precedentemente comunicata.
4. Qualora l’attività di compro oro originariamente svolta in via secondaria divenisse prevalente, l’iscritto è tenuto a comunicare la variazione e contestualmente versare la differenza tra i diversi contributi fissi previsti dalla Tabella A, pari a € 20,00.
Art. 3
1. Il versamento del contributo di cui all’art. 1, comma 1, deve essere effettuato sul conto corrente intestato a ORGANISMO AGENTI MEDIATORI – IBAN: IT 42 M 02008 05181000105318357, BIC/SWIFT: UNCRITM1B44, indicando tassativamente nella causale il nominativo e il codice fiscale del soggetto a favore del quale il contributo è versato.
2. L’iscritto deve comunicare all’Organismo, tramite i servizi disponibili nella propria area privata sul portale web dell’OAM, copia del documento attestante il versamento del contributo di cui all’art. 1, comma 1, e all’art.2 con l’indicazione della banca emittente e del TRN – Transaction Reference Number o del CRO – Codice Riferimento Operazione.
3. In caso di cancellazione, anche su istanza di parte, i contributi versati non saranno rimborsati dall’Organismo, salvo il caso di cui all’art.1, comma 3, lett. b).
4. Nei confronti del soggetto che, a seguito di cancellazione dal Registro, presenti una nuova domanda di iscrizione, restano ferme le precedenti esposizioni debitorie verso l’OAM, quali il mancato versamento dei contributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti. I crediti vantati da OAM per contributi pregressi non versati, sono esigibili ai sensi di legge e l’Organismo imputerà automaticamente ogni nuovo versamento alla precedente posizione debitoria.
CIRCOLARE N° 23-2022 (970.1 KiB)