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CIRCOLARE APERTA N° 14/2021: “ORO DA INVESTIMENTO ED ESENZIONE IVA: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE AD A.N.T.I.C.O.”

Milano, 20 Aprile 2021

In risposta ad una richiesta di consulenza giuridica avanzata dall’Associazione A.N.T.I.C.O., l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi interpretativi legati alla corretta applicazione del regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n° 11 del DPR 633/72 per l’oro da investimento.

Tali dubbi, infatti, sono sorti alla luce di un parare formulato dal Comitato IVA (UE) contenuto nel Working Paper n° 1000 del 19 ottobre 2020. In buona sostanza, secondo l’Organo Consultivo comunitario, potrebbero rientrare nel regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n° 11 del DPR 633/72 anche le cessioni di oro con forma diversa dal lingotto e dalla placchetta e cioè oro in forma tonda, ovale o irregolare, purché:

  • siano rispettati i requisiti sostanziali di composizione (purezza pari o superiore a 995 millesimi)
  • siano rispettati i requisiti sostanziali di peso (superiore ad un grammo)
  • i beni in oro con tali caratteristiche siano accettati dal mercato

Alla luce di quanto sopra rappresentato, su input di A.N.T.I.C.O., l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla questione evidenziando che il contenuto del Working Paper n. 1000 del 19 ottobre 2020 non ha carattere vincolante e che allo stato attuale il Comitato IVA non ha ancora adottato linee guida sul punto.

In subordine, la stessa Agenzia ha chiarito che, in assenza di indicazioni condivise a livello comunitario, non sembra possibile un’interpretazione estensiva del regime di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n° 11 del DPR n° 633/72.

Pertanto, ne riviene che l’applicazione del regime di esenzione IVA, avanti citato, resta circoscritta al solo oro che possiede determinate caratteristiche di forma, peso e purezza di cui alla Legge n° 7/2000 (lingotti o placchette, peso superiore a un grammo, purezza pari o superiore a 995 millesimi) e che può essere o meno rappresentato da titoli.

Dunque, in mancanza anche di una sola delle predette proprietà e caratteristiche dei beni in oro (forma, peso e purezza), gli stessi devono considerarsi oro non da investimento, ovvero oro industriale e la relativa cessione è imponibile con obbligo di assolvimento dell’IVA da parte del cessionario soggetto passivo mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17, comma 5, del Decreto IVA.

RISPOSTA AGENZIA DELLE ENTRATE AD A.N.T.I.C.O. – Clicca qui

Per maggiori info sulla questione:

info@anticooro.it

02-86337813 / 02-87199836

                                                                                                                                 La Direzione Amministrativa

CIRCOLARE N° 14-2021 (1.0 MiB)

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