Si tratta di prodotti finiti e pertanto non si applica il reverse.
L’evoluzione della legge 7/2000, avvenuta con il Dlgs 211/2024, riporta al centro dell’attenzione il tema della corretta applicazione Iva nelle cessioni di semilavorati auriferi, con relativi impatti dichiarativi Uif, antiriciclaggio e di iscrizione Oam.
Ai sensi della legge 7/2000 così modificata, infatti, rientrano nel novero del «materiale d’oro industriale » anche i semilavorati come definiti dal Regolamento titoli e marchi, e cioè «prodotti (…) che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio».
Secondo l’interpretazione letterale, quindi, componenti come moschettoni, chiusure per collane o anelli a molla, ossia beni che, pur presentando una forma finita, acquisiscono una funzione specifica solo a seguito del loro impiego in attività di assemblaggio, sembrerebbero assumere le connotazioni tipiche dei semilavorati con annessa applicazione del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 5 del Dpr 633/1972 e correlati adempimenti valutari, amministrativi e antiriciclaggio.
La posizione delle Entrate, tuttavia, si discosta da tale interpretazione. Con una risposta ufficiale all’associazione Antico, l’Agenzia evidenzia che l’assemblaggio e il montaggio sono processi distinti dalla lavorazione o trasformazione e, pertanto, le componenti destinate a tali attività (assemblaggio/montaggio) devono qualificarsi come prodotti finiti le cui cessioni sono assoggettate a Iva ordinaria.
Orientamento analogo, è stato confermato informalmente anche dal Mef, secondo cui l’assemblaggio e il montaggio non rappresentano attività di trasformazione tali da qualificare le componenti in esame come semilavorati assimilabili al «materiale d’oro». Ne deriva, quindi, che i commercianti di queste componenti non soggiacciono né agli obblighi previsti dalla legge 7/2000 (dichiarazioni in oro e iscrizione Oam), né a quelli antiriciclaggio (Dlgs 231/07).
Non può sottacersi, dunque, un oggettivo disallineamento tra il tenore letterale delle disposizioni normative che attribuiscono al montaggio il tratto distintivo di un semilavorato e l’orientamento condiviso dalle citate istituzioni secondo cui lo stesso montaggio non è “trasformazione”. Ciò nonostante, viste le dinamiche del ciclo produttivo, nonché le attività commerciali interconnesse degli operatori della filiera di produzione orafa, l’assimilazione delle componenti in esame a veri e propri beni finiti può ritenersi logica e funzionale in relazione all’assoggettamento a Iva ordinaria nei loro passaggi intermedi; tuttavia, resta l’auspicio di un intervento ufficiale del legislatore per sgomberare il campo da ogni dubbio interpretativo, a tutela degli operatori interessati.
Articolo Sole 24 Ore 09-05-2026 (590.8 KiB)
Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO

