Si riporta di seguito il testo dell’articolo a firma del nostro Presidente – dott. Nunzio Ragno pubblicato su “Il Sole 24 Ore”, in materia di ultimi aggiornamenti IVA sui semilavorati auriferi alla luce della risposta dell’Agenzia delle Entrate ad una richiesta di consulenza giuridica avanzata da A.N.T.I.C.O.
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Gli acquisti di beni in oro da impiegare in attività di assemblaggio o montatura non scontano l’applicazione del reverse charge e, pertanto, l’imposta deve essere assolta nei modi ordinari. È la risposta delle Entrate a una richiesta di consulenza giuridica a seguito delle modifiche alla legge 7/2000 introdotte dal Dlgs 211/2024.
Il novellato articolo 1, co. 1, lett. b) della legge 7/2000, infatti, qualifica come «materiale d’oro ad uso industriale » la materia prima aurifera grezza destinata a fusione o successiva trasformazione, sia in forma di semilavorati (Dpr 150/2022) di purezza pari o superiore a 325 millesimi sia in qualunque altra forma e purezza.
Le recenti modifiche alla “Legge oro”, quindi, hanno reso necessario un intervento chiarificatorio, volto a comprendere se la Risoluzione 161/E del 2005 potesse considerarsi, di fatto, superata. In particolare l’Agenzia escludeva allora dal novero di semilavorati, le montature di anelli o le chiusure per collane e bracciali, considerati beni finiti, sottoposti a processi di assemblaggio e/o incastonatura che non necessitano di ulteriore lavorazione o trasformazione, quale condizione necessaria per poter assumere la qualifica di materiale d’oro e scontare l’applicazione del reverse charge.
Indicazione, questa, che sembra generare un corto circuito con la nuova definizione di semilavorati assimilabili al materiale d’oro (confermata da prassi del Mef) con la quale il legislatore fa esplicito riferimento ai prodotti finiti che vengono sottoposti ad attività di montaggio finalizzate, evidentemente, alla realizzazione di oggetti utilizzabili dal consumatore finale. Ciò nonostante, sollevando perplessità, l’Agenzia conferma la Risoluzione 161/E/2005 specificando che i beni in questione, per le loro caratteristiche intrinseche, non sono destinati alla lavorazione o trasformazione, bensì all’assemblaggio o montatura, quali procedimenti ben distinti dalla trasformazione o lavorazione del prodotto originario, e a cui concorrono in qualità di prodotti finiti. Pertanto ritiene che all’acquisto e alle importazioni non si applica il reverse charge e l’imposta, quindi, deve essere assolta nei modi ordinari.
Articolo Il Sole 24 Ore - 11-09-2025 (938.9 KiB)
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