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NEWSLETTER N. 4/2013

FERMO CAUTELARE DEI PREZIOSI E CERTIFICATI DI PEGNO

L’Art. 128 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773 istituisce il fermo amministrativo dei preziosi: L’esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l’acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all’asta pubblica o che si tratti di oggetti nello stato di “nuovo”.

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