FERMO CAUTELARE DEI PREZIOSI E CERTIFICATI DI PEGNO
L’Art. 128 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n° 773 istituisce il fermo amministrativo dei preziosi: L’esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l’acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all’asta pubblica o che si tratti di oggetti nello stato di “nuovo”.
