Le operazioni di importi elevati implicano l’innalzamento della soglia del livello minimo di attenzione e di attivazione esigibili dal soggetto obbligato.
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Con la Circolare Prot. 56499, recante istruzioni connesse al procedimento sanzionatorio di cui all’art. 65 del Decreto antiriciclaggio (D.lgs n° 231/07, così come modificato dal D.lgs n° 90/2017), il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, ha aggiornato le indicazioni di carattere operativo rivolte agli uffici centrali e territoriali (RTS – Ragionerie Territoriali dello stato) dello stesso, evidenziando, tra l’altro, che l’elevato valore dell’operazione compiuta non rappresenta un elemento intrinsecamente anomalo e di per se idoneo a fondare un giudizio di sospettosità, ai fini della c.d. Segnalazione di Operazione Sospetta – S.O.S. di cui all’articolo 35 del D.lgs n° 231/07.
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